“A seguito della guerra in Ucraina, sono molte le famiglie che hanno richiesto di diventare affidatarie dei minori stranieri non accompagnati e molte le persone che hanno manifestato intenzione di iscriversi come Tutori volontari, per mettere a disposizione di tanti bambini ucraini e non solo ucraini il loro impegno di cura.
Pur nella consapevolezza che l’affido familiare sia la forma di accoglienza da preferire rispetto a quella nei centri ai minori dedicati , è necessario sottolineare come l’affidamento dei minori stranieri non accompagnati sia un tema difficilissimo, complicato e delicato”.
A parlare è il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Vincenzo Giuliano che aggiunge:
“da un lato, dunque, vi è la necessità di tutelare questi bambini e ragazzi, assicurando loro, quanto prima possibile, una famiglia che dia loro conforto, affetto, e che sia esempio di vita: la famiglia, infatti, è la culla dove la persona non soltanto nasce, ma cresce ed apprende stili, usi, costumi, comportamenti, sentimenti.
La famiglia ha funzione di scaffolding del minore per tutto il periodo della sua infanzia, è il sostegno intorno al bambino, la base sicura che gli permette di spiccare il volo e fare le esperienze di vita, sicuro e consapevole che tornando alla base troverà i suoi genitori ad accoglierlo.
Ma quando non c’è la famiglia a svolgere questo ruolo il bambino sperimenta smarrimento, insicurezza; diventa sospettoso, cupo, introverso; nella crescita potrà sviluppare facilmente comportamenti disadattivi, antisociali, esternalizzanti, auto-etero distruttivi, condotte criminali.
Una collocazione in un istituto, in un ambiente “freddo”, anaffettivo, privo di quelle figure di riferimento tanto importanti alla crescita serena di un bambino o di un ragazzo, non può che accentuare questi rischi, a cui si sommano il pericolo di allontanamento volontario e di fuga (cosa che già abbiamo, purtroppo, registrato in regione e con un numero abbastanza significativo di minori dei quali non sappiamo che fine abbiano fatto).
Dall’altro lato vi sono numerosi rischi connessi ad un utilizzo scorretto di un istituto giuridico tanto importante quanto edificante.
La fase del rientro a casa, ad esempio, è un passaggio estremamente delicato, soprattutto se l’affido è stato residenziale e prolungato nel tempo.
Ciò comporta un’attenta e lenta preparazione di tutti i protagonisti dell’esperienza affidataria, perché il periodo di affidamento può aver costruito legami affettivi preziosi non solo per il bambino e per la sua crescita psico-fisica.
Le difficoltà suddette e i rischi connessi all’esperienza dell’affido familiare temporaneo non devono indurci a preferire il collocamento dei minori nel Centri di accoglienza ma devono darci la spinta per scommettere sulla capacità di ognuno di noi, di tutti gli attori, istituzionali e non di dare le risposte giuste ed adeguate in questo momento di grave emergenza riducendo al massimo i rischi e puntando sui benefici che il minore ne trarrebbe e che sarebbero di gran lunga superiori.
D’altronde la Legge 47 del 2017, la cosiddetta Legge Zampa, all’art.7 1-bis così recita: ‘Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l’affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza‘.
Di conseguenza le abitazioni delle famiglie richiedenti potrebbero essere considerate come strutture SAI dove far alloggiare, provvisoriamente, i minori in attesa dei provvedimenti del tribunale sotto la diretta vigilanza dei servizi sociali comunali e degli esperti di comunità o centri di accoglienza organizzati, qualora fossero presenti in quella comunità.
Nel mentre il Tribunale dei minori potrebbe da subito attivare un pre-affido dei minori alle famiglie già ritenute idonee dal tribunale stesso ed avviare con procedure più rapide la verifica per le altre che ne hanno fatte richiesta tramite le associazioni, i cui elenchi sono stati inoltrati dal Garante sia alla presidente del Tribunale dei minori che ai Prefetti di Potenza e Matera.
Sempre la Legge 47 all’art. 8 testualmente recita ‘Gli Enti locali promuovono la compilazione di elenchi di enti affidatari adeguatamente formati per accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l’affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza'”.
Nel mentre il Garante ha pubblicato l’avviso per la partecipazione ai corsi di formazione per tutori volontari per la tutela dei minori.