Bonus psicologo, firmato il decreto: ecco a quanto ammonta e come fare domanda

“Ho firmato il decreto che attiva il bonus psicologico finanziato con 10 milioni di euro.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarà possibile chiedere un contributo da utilizzare presso psicologi iscritti all’albo.

È un primo passo.

La salute mentale è uno dei grandi temi di questo tempo”.

È quanto è stato annunciato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il provvedimento consentirà di avere un contributo, un massimo di 600 euro una tantum, da spendere per il proprio benessere psicologico, tenendo conto dell’ISEE. 

Come si legge nel decreto:

Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 50.000 euro“.

Sulla scorta di questo parametro, si dispone che per:

  • ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
  • ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

La richiesta potrà essere effettuata in modalità telematica tramite il portale dell’INPS:

“Il richiedente accede alla piattaforma INPS.

L’identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso la Carta di Identità Elettronica (CIE), attraverso il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

È possibile richiedere il beneficio anche attraverso il contact center di INPS, secondo le modalità definite da INPS.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, INPS ed il Ministero della salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda.

L’assegnazione del beneficio è garantita nel rispetto dei parametri di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, in base all’ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso”.

Dopo aver avuto comunicazione dell’esito positivo dell’assegnazione del bonus, i beneficiari dovranno utilizzarlo entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.