Dal 2022 il congedo di paternità obbligatorio, ovvero le 10 giornate per i papà naturali o adottivi/affidatari lavoratori dipendenti, diventa strutturale.
Il congedo è fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino.
Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre.
Il congedo di paternità è entrato in vigore 10 anni fa con la legge Fornero (L. 92/2012) e originariamente prevedeva una sola giornata di astensione obbligatoria e ulteriori due giornate facoltative.
I dati forniti dall’Inps sulla fruizione del congedo negli ultimi anni rilevano un numero in crescita dei papà che se ne avvalgono ma sono ancora ben al di sotto degli aventi diritto.
Un’altra consistente novità è l’aumento del diritto di congedo parentale:
- diventano 11 mesi dai 10 di partenza per coloro che sono genitori “single”,
- diventano 9 mesi dai 6 originari per chi è coperto da indennità al 30%,
- diventano 12 anni dai 6 stipulati in partenza gli anni del bambino entro i quali i genitori (anche adottivi o affidatari) possono usufruirne.