Con un’Ordinanza a firma di Paolo Milillo, Dirigente Comandante del Settore Polizia Locale, si disciplina temporanea della sosta e della circolazione veicolare in Via Matteotti per lavori afferenti la realizzazione del Parco Intergenerazionale di Piazza della Visitazione dal 18 al 25 maggio 2023:
“IL Dirigente
ORDINA
per i motivi in premessa e secondo segnaletica provvisoria nel periodo dal 18 al 25 maggio 2023, con esclusione dei giorni 20 e 21 maggio 2023, dalle ore 07:30 alle ore 16:30 e comunque fino a cessate esigenze:
1. la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Matteotti, tratto compreso fra l’intersezione con via Tortorella e l’intersezione con Via Cappelluti;
2. l’ istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Matteotti, tratto compreso tra via Tortorella e l’ intersezione con via Cappelluti;
3. la revoca temporanea dell’obbligo di svolta a Dx sulla traversa di collegamento tra Via Tortorella e via Cappelluti all’intersezione con via D’ Alessio;
4. la revoca temporanea del senso unico di marcia e senso vietato in via D’ Alessio, tratto compreso tra la traversa di via Tortorella e via Cappelluti, con contestuale istituzione temporanea del doppio senso di circolazione e dare precedenza all’ intersezione di via Cappelluti.
DISPONE
1. la ditta esecutrice dei lavori dovrà installare tutta la segnaletica necessaria, conforme al vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione con predisposizione di preavviso “Via Matteotti -Strada Chiusa al Traffico-“, posizionato all’ intersezione con via Tortorella, e in via D’ Alessio intersezione con via Cappelluti, in modo tale che sia percepibile agli utenti della strada al fine di non creare confusione e/o intasamenti al flusso della circolazione stradale;
2. dovrà essere garantito, in ogni caso, il transito pedonale delle persone dirette alle abitazioni e/o alle attività presenti nell’ area oggetto dei lavori con la creazione di percorsi protetti;
3. la ditta esecutrice, è obbligata a regolare la circolazione veicolare con la presenza di movieri alle intersezioni;
4. che relativamente al divieto di sosta, l’apposizione della segnaletica da parte della ditta esecutrice dei lavori in essere dovrà avvenire almeno 48 ore prima dando comunicazione scritta direttamente al Comando Polizia Locale – Ufficio Traffico – oppure all’ indirizzo e-mail: traffico@comune.mt.it, oltre a provvedere alla rimozione al termine degli stessi;
La comunicazione, dovrà contenere:
la data e l’ ora di apposizione della relativa segnaletica per la via oggetto dell’ intervento, il numero del presente provvedimento, le generalità, la qualifica e un numero telefonico del soggetto che comunica.
La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.
5. la suddetta impresa dovrà salvaguardare gli interessi di terzi, esentando l’ Amministrazione Comunale, i suoi Funzionari e Tecnici da qualsiasi responsabilità;
6. salvo quanto previsto nei punti precedenti la ditta incaricata dei lavori in parola è tenuta a rendere transitabile la strada che dovrà essere libera da segnali stradali, impedimenti e/o ingombri a termine dei lavori di ogni giorno e fuori dagli orari di cui al presente provvedimento;
7. tutti gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere e alle cautele necessarie onde evitare danni a persone e/o cose restano a carico della stessa Impresa;
8. la ditta incaricata dei lavori dovrà porre in essere tutte le opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità, provvedendo all’ apposizione della prescritta segnaletica stradale di cantiere così come previsto dal vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione;
9. la suddetta segnaletica stradale dovrà essere collocata così come codificato dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”;
10. la ditta esecutrice è tenuta alla messa in sicurezza delle aree interessate dai lavori in parola;
11. la stessa impresa dovrà provvedere a fine operazioni al completo ripristino della sede stradale ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale preesistente qualora danneggiata;
12. sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi utilizzati dall’ impresa esecutrice dei lavori.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, all’ acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo e all’ assunzione di qualsiasi responsabilità connessa all’ esecuzione dei lavori, tenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare in connessione e/o in dipendenza dei lavori.
Gli operatori del Servizio di Polizia Locale nonchè degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’ esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’ art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.
In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale”.