È uno dei contributi economici meno conosciuti, ma tra i più utili per chi ha perso il lavoro.
Da ieri, venerdì 1° settembre, è operativo lo sportello telematico per presentare la domanda del sostegno al reddito (Sar) per il 2023.
Come riporta today: “Erogato dal fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione (Forma.Temp), il ‘bonus Sar’ è rivolto ai disoccupati che hanno cessato l’impiego attraverso un contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato.
Si tratta di un contributo una tantum (si riceve una volta soltanto), e la sua entità varia a seconda delle categorie professionali del richiedente: l’importo oscilla da un minimo di 780 a un massimo di 1.000 euro lordi.
Per certificare i requisiti obbligatori lo sportello di Forma.Temp valuterà il numero di giorni effettivamente lavorati che il potenziale beneficiario ha modo di calcolare consultando la propria busta paga alla voce ‘data di cessazione’.
Tra i requisiti da rispettare per il bonus Sar occorre essere disoccupati negli ultimi dodici mesi, da almeno 45 giorni con 110 giorni di lavoro in somministrazione.
In alternativa, è necessario essere disoccupati da 45 giorni e aver completato la procedura ‘in mancanza di occasioni di lavoro’, secondo l’articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro Agenzie per il lavoro.
A richiedere il bonus possono essere anche i disoccupati da almeno 45 giorni con 90 giorni di lavoro maturati nell’ultimo anno, a partire dall’ultimo giorno di lavoro.
La registrazione presso la piattaforma ‘FTWeb’ di Forma.Temp è il primo passo per presentare il modulo di richiesta del bonus Sar.
Tra i documenti richiesti nella domanda rientrano il codice fiscale, le copie delle buste paga, l’estratto conto previdenziale Inps, insieme ad eventuali certificati di malattia, maternità o infortuni.
In alternativa alla modalità telematica per presentare domanda di accesso al bonus Sar 2023, i richiedenti possono rivolgersi agli sportelli sindacali di Falsa Cisl, Nidil Cgil e UilTemp.
La domanda può essere presentata tra il 106 e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione.
Tuttavia se il lavoratore dovesse firmare un nuovo contratto di lavoro dipendente, anche non in somministrazione – di durata pari o inferiore ad una settimana contributiva – il calcolo dei giorni utili al raggiungimento del requisito dei giorni di disoccupazione si sospende”.