Cosi il consigliere FI, Gerardo Bellettieri, a margine del suo intervento al convegno “Odontoiatria digitale”, in corso a Matera:
“È con grandissimo interesse e piacere che ho preso parte ai lavori di questa giornata dedicata all’odontoiatria in questa prestigiosa cornice di pubblico, tra tanti esperti della materia
Oggi, entrare in uno studio dentistico per un paziente è un’esperienza completamente differente rispetto al passato; le nuove tecnologie hanno fatto sì che ci fosse un rapido progresso, nella diagnosi e nelle terapie, per quanto riguarda le cure dentistiche.
Questa nuove tecnologie sono soprattutto capaci di ridurre lo stato di disagio e il dolore, sia durante i trattamenti sia nel periodo di convalescenza, che, grazie alla strumentazione tecnologica utilizzata per le diagnosi e per le cure, sarà notevolmente ridotto.
È stato per me un grande onore ed è con assoluto spirito di servizio al cittadino, che ho accolto le necessità dei professionisti del settore, modificando con una proposta di legge firmata, insieme al presidente della quarta commissione, Massimo Zullino, un articolo della L.11/2014, nello specifico l’art.2, che si è reso necessario a causa dei notevoli ritardi e incertezze in ordine all’effettuazioni dei controlli da parte degli enti istituzionali preposti, generati dalla complessità delle disposizioni in materia di autorizzazioni
Alla luce dei contrasti, delle difformità interpretative e della confusione che si è generata, abbiamo cosi modificato il comma dando un anno di tempo in più per ottemperare ai requisiti richiesti dalla legge.
Il conflitto creato dall’art. 54 della legge regionale n.38 del 2018, ha reso improcrastinabile questa modifica, nell’attesa, ripeto, di una nuova normativa che faccia chiarezza sulla materia.
Tra le richieste a cui gli studi devono ottemperare, figurano, ad esempio: la certificazione di iscrizione ‘in originale’ e non autocertificazione di iscrizione all’albo odontoiatri, una planimetria in scala 1/100 timbrata e vistata da un tecnico abilitato e una richiesta firmata da un tecnico abilitato dell’abbattimento delle barriere architettoniche a partire dall’ingresso del fabbricato fino ai locali sede di attività sanitaria.
La legge vigente sulla materia, nella sua interezza, non introduce nessuna certezza nell’iter amministrativo per il rilascio del titolo autorizzativo e tantomeno nessuna distinzione chiara nei requisiti richiesti tra attività ambulatoriale o professionale
Dobbiamo mirare, nel prossimo futuro, ad una semplificazione della procedure burocratiche e ad una ridefinizione precisa per l’ottenimento della prestazione, garantendo al contempo qualità della prestazione e sicurezza del paziente”.