A tutte le lavoratrici viene riconosciuta:
“la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Lo sottolinea una circolare dell’Inps.
La disposizione è entrata in vigore il 1° Gennaio 2019, ma con la nuova circolare 148 sono indicate le istruzioni operative che permetteranno di sbloccare le domande eventualmente già arrivate e accettare le nuove domande.
L’inps precisa che:
“la documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza.
Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto, attestando l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino a tale data, saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi cinque mesi.
Nel caso di parto successivo alla data presunta i giorni tra la data presunta e il parto sono conteggiati nel congedo di maternità ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.
L’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum.
Invece l’insorgere di un periodo di malattia prima dell’evento del parto, tra il settimo e il nono mese, comporta l’impossibilita’ di avvalersi dell’opzione.
La lavoratrice può rinunciare alla scelta di avvalersi di tale opzione solo prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità ante partum.
Qualora, tuttavia, la lavoratrice gestante manifestasse la decisione di non volersi più’ avvalere dell’opzione dopo l’inizio del periodo di maternità ante partum, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità (due mesi ante partum e tre mesi post partum)”.