A partire dal 1° Gennaio le donne possono scegliere di utilizzare il congedo di maternità esclusivamente nei cinque mesi dopo il parto, rinunciando ai periodi di astensione obbligatoria previsti in gravidanza e lavorando fino al nono mese.
Questo sempre che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o il medico competente certifichino che così non si pregiudichi la salute della madre e del nascituro.
Ne dà notizia la Consigliera regionale di parità, Ivana Pipponzi.
L’Inps, con sua Circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, ha fornito le istruzioni rivolte alle lavoratrici che intendono avvalersi della facoltà di astensione dal lavoro soltanto dopo il parto.
L’Istituto ha precisato che le donne che all’inizio del periodo di congedo di maternità non prestino attività lavorativa, ma alle quali sia riconosciuto il diritto all’indennità di maternità (ex art. 24 d.lgs. n. 151/2001), non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto.
Nei casi di morte, grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, quest’ultimo ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, anche nel caso in cui quest’ultima si sia avvalsa della facoltà in oggetto.
Spiega la Consigliera Pipponzi:
“La scelta della lavoratrice è una opzione alternativa alla tradizionale modalità di fruizione del congedo di maternità, pertanto è possibile rinunciarvi prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità, ovvero prima dell’inizio dell’8° mese di gravidanza.
Tuttavia, se la lavoratrice incinta non intenda avvalersi più dell’opzione dopo l’ottavo mese, il congedo di maternità indennizzabile sarà computato secondo le consuete modalità: i periodi di lavoro prima della rinuncia non saranno indennizzati, in quanto la lavoratrice non si è astenuta dall’attività lavorativa e sarà di conseguenza regolarmente retribuita dal datore di lavoro; i periodi di congedo successivi alla rinuncia e i 3 mesi di congedo dopo il parto, saranno invece indennizzati”.
Per richiedere il congedo di maternità dopo il parto è necessario che la documentazione sanitaria sia acquisita dalla lavoratrice entro il settimo mese di gravidanza ed attesti l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto o fino all’evento del parto, se questo dovesse avvenire in data successiva.
La certificazione dovrà essere presentata al proprio datore di lavoro e all’Inps entro la fine del settimo mese di gestazione.
La documentazione medico-sanitaria deve essere presentata in originale direttamente allo sportello Inps, oppure spedita tramite raccomandata.
Non è necessario indicare una data precisa del parto, che non può essere prevista, ma sarà sufficiente riportare una generica dichiarazione “fino all’evento del parto”.
Le certificazioni che contengono il solo riferimento alla data presunta del parto sono ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi 5 mesi.
La domanda deve essere presentata prima dei 2 mesi che precedono la data presunta del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.