Entra nel vivo la fase 2 del reddito di cittadinanza, ossia quella in cui i destinatari del sussidio contro la povertà verranno chiamati a svolgere lavori socialmente utili nel loro Comune di residenza.
Come ci ricorda Today.it:
“Tutte le informazioni sono contenute nel decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 gennaio, che fa riferimento al documento del 22 ottobre 2019 firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo.
Nei prossimi giorni i Centri per l’Impiego provvederanno a convocare i percettori del reddito di cittadinanza, esclusi quelli esonerati, con i contribuenti che saranno obbligati a svolgere queste prestazioni di pubblica utilità, ovviamente senza alcuna retribuzione. In caso di mancato rispetto di questa condizione si rischia di perdere il beneficio.
Che tipologia di lavori dovranno svolgere i possessori della RdC Card?
I progetti utili per la collettività, che non devono superare le 8 ore settimanali, vengono svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni.
Come chiarito dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il percettore del sussidio potrà scegliere se svolgere le 8 ore settimanali in un solo giorno o spalmate su più giornate, ma con l’obbligo di completare le ore previste al mese, con la possibilità di recuperare, entro certi limiti, le ore perse.
Non tutti i destinatari del reddito di cittadinanza verranno convocati dai Centri per l’Impiego per svolgere lavori socialmente utili nel comune di residenza.
Il decreto stabilisce che verranno escluse:
- le persone con più di 65 anni d’età, le persone occupate, con reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente ad un’imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. (€. 8.145 per lavoro dipendente ed €. 4.800 per lavoro autonomo);
- le persone frequentanti un regolare corso di studi;
- i beneficiari della Pensione di cittadinanza;
- i beneficiari del RdC titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni;
- i componenti con disabilità, definita ai sensi della legge 68/1999, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi previsti, e/o la loro volontaria adesione a percorsi personalizzati di inserimento sociale o lavorativo;
- Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ultimo periodo, sono comunque esclusi dall’obbligo di partecipazione ai progetti di pubblica utilità (esonerabili anche dagli altri obblighi connessi al Reddito di cittadinanza) i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.
Per maggiori informazioni vi consigliamo di consultare il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale”.