Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 57 del 14 giugno 2020 è stata pubblicata l’ordinanza n. 27 del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che dispone “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica” e prevede in particolare l’adozione in tutto il territorio della Basilicata delle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020.
In particolare, in materia di attività ludico – ricreative, l’ordinanza stabilisce che “è consentito l’accesso dei minori alle aree giochi attrezzate nei parchi, giardini pubblici e ville, assieme ai familiari o di altro accompagnatore adulto responsabile, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali del 13 giugno 2020”, mentre “resta consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, fermo il rispetto del divieto di assembramento”.
Inoltre “è consentita la ripresa dei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per bambini e adolescenti (di età 0-17) per lo svolgimento di attività ludico, ricreative ed educative anche non formali e attività sperimentali di educazione, al chiuso o all’aperto, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti similari ed aree verdi, nonché centri o campi estivi e oratori, con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali del 13 giugno 2020”.
Nel rigoroso rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle “linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, di cui all’allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, sono consentite:
“l’attività delle sale slot, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e attività analoghe”;
“la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, spettacoli di intrattenimento in genere e in altri spazi anche all’aperto, anche viaggianti”;
“la ripresa delle attività delle sagre, delle fiere e degli altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, nonché dei grandi eventi fieristici, delle attività congressuali o convegnistiche anche aziendali e degli altri eventi ad essi assimilabili”;
“la ripresa delle attività che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili, limitatamente alle attività musicali. Con riferimento all’attività del ballo, tale attività è consentita esclusivamente negli spazi all’aperto”;
“l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere, svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, centri natatori, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture, pubbliche e private, ove si svolgono le attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico”;
“a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano Paraolimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali”;
“lo svolgimento di ricevimenti nell’ambito di cerimonie (ad esempio i matrimoni) ed eventi assimilabili, ivi compresi i congressi e meeting aziendali”.
Ad integrazione delle previsioni dell’ordinanza n. 25 del 1 giugno, “è consentita la ripresa delle attività formative in presenza e delle altre attività assimilabili, effettuate da soggetti pubblici e privati, ivi compreso l’esercizio di stage e tirocini extracurriculari, che si realizzano in diversi contesti (aula, laboratori e imprese), sia per la parte teorica che la parte pratica, compresi gli esami finali teorici e pratici, le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento professionale, tra i quali i percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, i percorsi di formazione continua o superiore nell’ambito del sistema educativo regionale quali gli ITS, nonché i percorsi di formazione e le attività di orientamento per l’inserimento e il reinserimento lavorativo degli adulti, i percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente, i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008, i percorsi e i corsi di formazione linguistica, musicale, e i corsi hobbistici e le attività assimilabili anche presso circoli culturali e ricreativi”.
“Le attività turistiche e le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e le attività ad esse assimilate, comprese le strutture turistico-ricettive all’aria aperta – è scritto ancora nell’ordinanza -, sono tenute a mantenere, nel rispetto della disciplina vigente sulla privacy ed in armonia con le previsioni delle ‘linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’ approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno 2020, per un periodo di almeno 14 giorni l’elenco dei soggetti provenienti da altre regioni o dall’estero alloggiati presso le medesime strutture”.
In materia di trasporti, dal 17 giugno “devono essere garantiti tutti i servizi minimi essenziali di Trasporto pubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio vigenti, ad esclusione dei servizi automobilistici scolastici, in particolare:
a) tutti i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività devono essere svolti dal COTRAB secondo il programma di potenziamento delle corse operaie di trasporto pubblico locale già attuato a far data dal 21 maggio 2020, comunque in relazione all’effettiva attività lavorativa presso gli stabilimenti industriali, mediante la conversione delle percorrenze chilometriche scolastiche non espletate dal 5 marzo 2020, in percorrenze per corse operaie, anche ai sensi e nel rispetto della DGR n. 182 del 12.03.2020 e nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai contratti di servizio provinciali, al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro a bordo dei mezzi di trasporto;
b) i servizi per gli addetti ai pubblici servizi e per i fruitori dei servizi istituzionali essenziali erogati dalla pubblica amministrazione, devono essere svolti secondo i programmi di esercizio dei contratti di servizio, potenziando, laddove necessario, le corse dei servizi al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro a bordo dei mezzi di trasporto e nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai contratti di servizio provinciali”.