Il Comune di Pisticci comunica:
“È stata emanata l’Ordinanza sindacale n. 61 del 07.07.2020, relativa alla ‘Pulizia e manutenzione di terreni, aree libere, lotti inedificati, cortili e giardini da stoppie, erbacce e sterpaglie, nonché taglio delle siepi, rampicanti e rami d’albero sporgenti sulle pubbliche vie e piazze, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana nonché di igiene e sanità’.
L’Ordinanza prevede, a carico di tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti all’interno del Comune di Pisticci, siano essi persone fisiche o giuridiche, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere entro il termine massimo del 21 Luglio 2020 ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, e di ottemperare alle seguenti prescrizioni:
• taglio della vegetazione incolta, provvedendo in particolare allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo, mantenendo un’altezza del manto erboso non superiore a 20 cm;
• taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi ed aree pubbliche;
• taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
I proprietari dei fondi o chi per essi sono obbligati a:
• tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
• tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo, oltre il ciglio stradale;
• pulire sistematicamente il tratto di strada occupato da rami, foglie, frutti caduti dagli alberi dei fondi privati;
• compiere le operazioni di potatura e pulizia ogni qualvolta esse si rendono necessarie;
• conservare in buono stato gli sbocchi che affluiscono nei fossi e nelle cunette antistanti le strade stesse.
I proprietari e/o conduttori di terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario, coltivati o tenuti a pascolo e incolti, devono provvedere a tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile i terreni confinanti con la sede fino a 20 metri dal confine ferroviario.
I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, devono effettuare interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica.
Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico, oltre che l’ordine e il decoro.
Decorso inutilmente il termine fissato, ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267, fissando l’importo minimo ad EURO 80.00 sino ad un massimo di EURO 500.00.
Successivamente all’applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà con l’emissione di ulteriore ordinanza, contingibile e urgente, da notificarsi nominativamente ai singoli trasgressori con l’avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, verranno segnalati all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di cui all’articolo 650 del Codice Penale, oltre al fatto che si provvederà d’ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese”.