Novità in arrivo per i percettori del Reddito di Cittadinanza.
Da Settembre, infatti, sono previste “penalizzazioni” per chi non spende l’intero sussidio.
E’ quanto annunciato da una circolare dell’Inps del 28 Luglio:
“L’Istituto, con la circolare INPS 20 marzo 2019, n. 43, ha fornito indicazioni in merito alla disciplina del Reddito e della Pensione di Cittadinanza, misure di contrasto alla povertà e di inclusione sociale istituite dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il beneficio economico viene erogato attraverso la Carta RdC e viene ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione.
Sono previsti, tuttavia, due diversi meccanismi di decurtazione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza:
- decurtazione mensile: nel caso in cui il beneficio non venga interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all’accredito (con l’eccezione delle erogazioni arretrate), lo stesso viene decurtato fino a un massimo del 20%, nella mensilità successiva;
- decurtazione semestrale: è decurtato dalla disponibilità della Carta RdC l’ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto e al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre stesso.
L’attivazione dei meccanismi di decurtazione descritti è subordinata all’emanazione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze. Tale decreto, emanato il 2 marzo 2020, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 30 giugno 2020 e reca “Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza”.
Esso stabilisce le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.
La decurtazione mensile del beneficio
L’articolo 2 del decreto in commento disciplina le modalità di attuazione della decurtazione mensile che, come anticipato, prevede che l’ammontare del beneficio non speso, ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta Rdc, venga sottratto nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso.
La ratio della norma è che il beneficio correntemente erogato venga effettivamente speso dal nucleo nel mese successivo a quello di erogazione, al fine di soddisfare le esigenze primarie di vita del nucleo stesso.
Nel computo della decurtazione non rientrano gli arretrati e gli importi erogati in periodi successivi a quello di competenza.
La verifica dell’effettiva spesa mensile viene effettuata attraverso il confronto tra il saldo disponibile sulla Carta Rdc nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli eventuali arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente, e il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel mese.
Nel caso in cui il valore del saldo, come sopra determinato, sia superiore al valore del beneficio erogato, la differenza è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
La decurtazione si effettua tenendo conto di due diversi limiti (articolo 2, comma 2, del decreto 2 marzo 2020):
il limite massimo dell’importo sottratto non può, in ogni caso, superare il 20% del beneficio mensile erogato e non speso;
la decurtazione non opera se l’importo risulta inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.
La decurtazione semestrale
L’articolo 3 del decreto del 2 marzo 2020 disciplina le modalità di attuazione della decurtazione semestrale, che agisce sull’ammontare non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto.
La norma prevede che, al termine del semestre di riferimento, venga considerato il valore del saldo al netto degli arretrati erogati nel corso dello stesso semestre di riferimento e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e dell’eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della carta ai sensi dell’articolo 2 del decreto (decurtazione mensile).
Nel caso in cui il valore del saldo, così come determinato, sia superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza tra i due valori è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
Anche in questo caso la decurtazione non opera se di ammontare inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.
In base all’articolo 4 del decreto, in sede di prima applicazione, il semestre di erogazione del beneficio è individuato a partire dalla prima erogazione utile del corrente mese di luglio e, pertanto, la prima verifica della spesa semestrale avverrà al 31 gennaio 2021, con applicazione delle eventuali decurtazioni sulla mensilità del successivo mese di febbraio 2021.
Comunicazioni dei dati necessari per la verifica dell’effettiva spesa
Il decreto in parola stabilisce che all’inizio di ciascun mese il Gestore del servizio fornisce all’Inps il valore del saldo dell’ultimo giorno del mese precedente delle Carte RdC attive (articolo 4 del decreto).
Il valore del saldo viene trasmesso, unitamente al codice fiscale del titolare della carta e all’identificativo della carta stessa, al fine di consentire il corretto abbinamento con i dati del nucleo beneficiario.
Pertanto, a partire dal mese di luglio 2020, Poste Italiane provvederà a trasmettere tali informazioni, che permetteranno l’applicazione della decurtazione mensile dal mese di settembre 2020.
Disciplina comune delle decurtazioni in caso di interruzione nell’erogazione o cessazione del beneficio
Il decreto ministeriale in esame ha previsto, infine, una specifica disciplina di esonero delle decurtazioni nei casi di interruzione nell’erogazione del beneficio o della sospensione della stessa.
In particolare, in caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc (come previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019) ovvero di decurtazione di intere mensilità di beneficio (ai sensi dell’articolo 7, commi 7, 8 e 9 del decreto-legge n. 4 del 2019), nonché di sospensione delle erogazioni del beneficio per altra motivazione, le decurtazioni mensili e semestrali sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
In caso di cessazione del beneficio, invece, decorso un semestre dall’ultima erogazione, il Gestore della carta provvede in ogni caso alla disattivazione della stessa, indipendentemente dalla presenza di disponibilità residue”.