Riceviamo e pubblichiamo dalla Prefettura di Matera il Provvedimento di sospensione temporanea della circolazione stradale per il giorno 8 e 9 Ottobre 2020 per il Giro d’Italia durante la Sesta e Settima Tappa:
“Visto il programma della manifestazione ed i percorsi di gara che, per la provincia di Matera, interessa tratti di strada comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio dei Comuni di Colobraro, Valsinni, Tursi, Montalbano Jonico, Craco, Pisticci , Ferrandina, Pomarico, Miglionico e Matera si ordina la sospensione temporanea della circolazione il giorno 8 Ottobre ed il giorno 9 Ottobre 2020, lungo i percorsi interessati dal transito nel territorio della provincia di Matera della Sesta tappa del 103° Giro d ‘Italia “Castrovillari-Matera” e della Settima tappa “Matera-Brindisi”, riprodotti negli allegati del programma che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
La chiusura delle arterie stradali interessate sarà disciplinata con le sottoelencate modalità:
per la sesta tappa “Castrovillari-Matera” della gara ciclistica, l’interdizione al traffico nel territorio della provincia di Matera dovrà avvenire 2 ore e 30 minuti antecedenti il passaggio della gara (determinata dalla media oraria più veloce di cui all ‘allegata cronotabella indicante l ‘orario di passaggio dei corridori), sino a 30 minuti dopo il passaggio dell ‘ultimo corridore e del veicolo con il cartello mobile “fine gara ciclistica”.
per la settima tappa “Matera-Brindisi”, l’interdizione al traffico dovrà avvenire due ore prima della partenza della gara sino a 30 minuti successivi al passaggio dell’ultimo corridore e del veicolo con il cartello mobile di “fine gara ciclistica”.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
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- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
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- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei corridori, nei tratti interessati dalla sospensione sopra indicata;
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- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella strada interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
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- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di polizia preposti al la vigilanza”.