A partire dal 1 Luglio 2018 si darà l’avvio allo stop agli stipendi in contanti.
Sarà prevista la tracciabilità della busta paga per combattere la dilagante evasione fiscale e le tanto diffuse finte retribuzioni, con importo più alto rispetto a quello che poi viene elargito nell’effettività.
Il tutto è cominciato da una proposta di legge presentata nel 2013 dall’onorevole Pd Titti Di Salvo.
In base all’articolo 1, comma 910 della Legge di Bilancio 2018, per assicurare la tracciabilità dei movimenti in denaro, gli unici mezzi di retribuzione riconosciuti saranno:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Quindi, la firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell’avvenuta retribuzione.
Il pagamento tracciabile dello stipendio vale per i seguenti contratti di lavoro:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- contratto di lavoro a tempo determinato o a termine, anche part-time:
- contratto di lavoro a tempo parziale o part-time;
- contratto di apprendistato;
- collaborazione coordinate e continuative o co.co.co;
- lavoro intermittente o accessorio o a chiamata;
- contratti di lavoro con soci di cooperative;
- qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.
La sanzione pecuniaria nel caso in cui la legge non venisse rispettata, sempre in base al comma 913 della legge approvata, va dai 1000 ai 5000 euro.
La tracciabilità dei pagamenti non si applicherà:
- ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;
- a badanti e colf che lavorano almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro (rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici).
La normativa antiriciclaggio – articolo 49 del Dlgs n. 231/2007, da ultimo modificato dal Dlgs n. 90/2017 – vieta:
- il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 3 mila euro. Prevista una sanzione da 3 mila a 50 mila euro;
- per i trasferimenti attraverso “money transfer” la soglia è ridotta a mille euro;
- la soglia dei 3 mila euro vale anche per i “cambiavalute”.
Il trasferimento superiore al predetto limite è vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti appositamente frazionati perché risultino inferiori alla soglia stabilita.
Il legislatore ha previsto delle soglie per l’utilizzo del contante anche da parte di alcune categorie di soggetti:
- 500 euro per i “compro oro”, tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva per le operazioni che vadano oltre il limite prefissato;
- 10 mila euro per gli esercenti attività di commercio al minuto e simili o gli agenti di viaggio. Il limite vale solo per i trasferimenti aventi ad oggetto l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legati a turismo ed effettuati da soggetti extracomunitari che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;
- 3 mila euro nel settore dei giochi, così come per le relative vincite.