Da Mercoledì 1° Settembre in Italia l’obbligo di Green Pass viene esteso anche a trasporti, scuola e università.
Il provvedimento si aggiunge alle disposizioni già in vigore dal 6 Agosto, quando è stato introdotto l’obbligo di green pass per ristoranti e bar al chiuso, piscine e stadi.
Come ormai noto, per ottenere la certificazione verde basta una dose di vaccino (il green pass sarà valido dopo 15 giorni dalla prima dose), oppure l’attestazione di guarigione dal Covid nei sei mesi precedenti, o ancora un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.
Ma dal 1° Settembre cambiano alcune regole.
- Aerei
Obbligatorio il green pass per tutti i voli nazionali.
Dal 1° Settembre per viaggiare in Italia servirà aver ricevuto almeno una dose di vaccino o essere guariti dal Covid oppure un tampone negativo.
- Navi e traghetti
Per accedere a navi e traghetti che effettuano trasporto interregionale il green passa diventa obbligatorio.
Non sarà necessario il possesso della certificazione verde, se il traghetto collega due luoghi della stessa regione.
Unica eccezione riguarda i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina: per accedere ai traghetti non servirà il green pass, nonostante interessino due regioni (Sicilia e Calabria).
- Treni
L’obbligo riguarda solo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita (cioè tutte le Frecce).
Per i treni regionali, anche se questi effettuano servizio a cavallo tra regioni, niente certificazione obbligatoria.
- Autobus
Il green pass sarà obbligatorio per gli autobus che svolgono un servizio “in modo continuativo o periodico” su un percorso che collega più di due regioni.
Obbligo anche per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (esclusi quelli impegnati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale).
- Metro e bus urbani
Accesso libero senza green pass per il trasporto locale: metropolitane, bus urbani e regionali sono esclusi dalle nuove regole introdotte dal decreto.
- Chi è esente sul trasporto pubblico
Potranno accedere senza green pass ad aerei, treni, navi e autobus:
- i minori di 12 anni (esclusi per età dalla campagna vaccinale);
- i soggetti che non possono vaccinarsi per motivi di salute “sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute”.
- Personale scolastico
Tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, dal 1° Settembre, deve “possedere” ed è “tenuto ad esibire” la certificazione verde.
Chi ne sarà sprovvisto non potrà accedere alle strutture scolastiche e verrà considerato in “assenza ingiustificata”.
Il rapporto di lavoro, al quinto giorno verrà sospeso e il dipendente non percepirà più lo stipendio.
Il personale assente dovrà essere sostituito da supplenti.
La disposizione riguarda tutte le istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie, compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
- Studenti
Niente green pass obbligatorio, invece, per gli alunni.
Le lezioni saranno svolte in presenza con mascherina obbligatoria (tranne per i bambini minori di 6 anni); “è raccomandato” il distanziamento di almeno un metro, dove possibile, ed è vietato accedere a scuola con temperatura superiore ai 37,5°.
- Personale universitario
Esattamente come per il personale scolastico: obbligo di green pass dal 1° Settembre, assenza ingiustificata per chi non ne è in possesso o non lo esibisce e sospensione senza stipendio dopo il quinto giorno di assenza.
- Studenti universitari
Anche gli studenti universitari, per partecipare alle lezioni in presenza, dovranno possedere ed esibire il certificato verde.
Come si legge in una nota del ministero dell’Università e della Ricerca, controlli e verifiche sul rispetto di queste prescrizioni “dovranno essere svolte a campione con le modalità che ogni ateneo individuerà”.
- Chi è esente del personale scolastico e universitario
Anche in questi casi, l’obbligo di green pass non si applica a personale scolastico e universitario e a studenti che, con certificazione medica, risultano esentati dalla campagna vaccinale.