A Matera, divieto di consumazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, dalle ore 19:00 del giorno 31 dicembre 2021 e sino alle ore 7:00 dell’1 gennaio 2022.
Ecco l’Ordinanza del Sindaco:
“Premesso che:
– in data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo aver valutato i livelli di gravità e la diffusione globale dell’infezione da Sars-CoV-2, ha dichiarato l’epidemia di Covid-19 una pandemia;
– con decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, in ragione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;
– in base alle disposizioni in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e alle ordinanze emesse dal Ministro della Salute, in questo momento, si applicano alla Regione Basilicata le misure previste per la zona bianca;
– nell’ipotesi di zona bianca non è previsto alcun limite agli spostamenti ed i bar e ristoranti sono aperti senza limitazioni di orario, anche alla sera ed al chiuso;
Considerato che:
– in ragione delle ulteriori misure restrittive stabilite dal Governo nella riunione del Consiglio dei Ministri del 23.12.2021, pur in assenza di eventi, spettacoli e concerti si rende necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nonché per contrastare il rischio di assembramenti in cui il Covid-19 abbia più opportunità di diffondersi, porre particolare attenzione alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche sul territorio comunale;
– la somministrazione o la vendita, per asporto, di bevande alcoliche può accrescere il rischio di assembramenti nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito;
– non si può escludere che dopo il consumo di bevande alcoliche non si abbandonino per le medesime strade i relativi contenitori di vetro e/o le lattine, il che, oltre a provocare seri pericoli per l’incolumità delle persone, deturpa il decoro urbano, pregiudica l’igiene pubblica delle vie pubbliche ed alimenta il senso di insicurezza di cittadini e di turisti;
Ritenuto, pertanto, che:
– è necessario contrastare situazioni di degrado anche attribuibili all’uso eccessivo di alcolici al fine di evitare l’accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;
– esigenze di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana rendono opportuno disciplinare orari e modalità di vendita di bevande in genere;
– occorre prevenire il fenomeno dell’abuso di alcolici e contrastare situazioni di criticità per l’ordine pubblico e la sicurezza, derivanti dall’abbandono incontrollato sul suolo pubblico di bottiglie/recipienti di vetro e/o lattine;
– l’evolversi, poi, della situazione epidemiologica da Covid-19 continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia, anche mediante l’attuazione di misure straordinarie ed ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;
Valutato che:
– l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, volta a regolare, sotto il profilo degli orari e delle modalità, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche da parte degli esercizi pubblici, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire sia incontrollabili fenomeni di assembramento sia fenomeni di abuso di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via;
– anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nel verificare le misure anti-Covid adottate per gli eventi natalizi programmati sul territorio comunale, è stata posta l’attenzione sull’esigenza di adottare qualsivoglia, ulteriore, misura volta a contenere il rischio di contagi;
Preso atto:
– della necessità di vietare, dalle ore 19:00 del giorno 31 dicembre 2021 e sino alle ore 7:00 dell’1 gennaio 2022, il consumo e/o la detenzione su area pubblica o su area privata ad uso pubblico nonché la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione alcolica, e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;
– che in data 24/12/2021, con nota prot. n. 103312, è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Matera la presente ordinanza;
– che con nota prot. N. 0063179 del 27/12/2021 il Prefetto di Matera ha comunicato l’avviso favorevole all’adozione della presente ordinanza;
Visto l’art. 54 D. Lgs. n. 267/00;
O R D I N A
che dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2021 fino alle ore 7.00 dell’1 gennaio 2022, in considerazione delle motivazioni di cui in premessa,
1) è vietata, su tutto il territorio cittadino, la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande non alcoliche contenute in bottiglie/recipienti di vetro o in lattine da parte di tutte le attività commerciali/artigianali e degli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck, distributori automatici, esercizi di vicinato, ecc.);
2) è vietata il consumo e/o la detenzione di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande non alcoliche contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine su area pubblica o su aree/vie private ad uso pubblico (ad eccezione delle aree concesse ai titolari/gestori di attività commerciali e artigianali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
DISPONE E PRECISA CHE
– resta consentita la vendita di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) con consegna a domicilio (delivery) da parte delle predette attività commerciali/artigianali e degli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande;
– resta consentita la somministrazione o il consumo di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) al banco o ai tavoli all’interno dei locali autorizzati e/o sede di attività commerciali/artigianali e/o di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, come anche nelle aree all’esterno (dehor) ed in quelle concesse e/o adibite a plateatico dei predetti pubblici esercizi di somministrazione;
DISPONE ULTERIORMENTE CHE
• i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lvo n. 267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..
• la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo Pretorio del Comune di Matera, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell’Ente.
• gli agenti di Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica siano incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.
AVVERTE
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Basilicata oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.
DISPONE
di trasmettere la presente ordinanza a:
• Prefettura di Matera;
• Questura di Matera;
• Comando della Polizia Locale di Matera;
• Comando Provinciale Carabinieri di Matera;
• Comando Provinciale Guardia di Finanza di Matera”.