Arrivano le istruzioni per l’utilizzo della misura Decontribuzione Sud.
Riporta “QuiFinanza”:
“L’Inps, ricevuto il nulla osta dal Ministero del Lavoro e a seguito della autorizzazione della Commissione Europea, ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative per l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate, denominata appunto Decontribuzione Sud.
La misura è applicabile a partire dal 1° Gennaio 2021 e con la denuncia del prossimo mese le imprese potranno fruire dell’esonero parziale relativo sia al mese di Febbraio che a quello di Gennaio.
Ma cos’è la Decontribuzione Sud?
La Decontribuzione Sud riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali da essi dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Inail.
La misura è stata prorogata con una progressiva riduzione della percentuale fino al 2029 dalla Legge di Bilancio 2021, e riguarda i rapporti di lavoro subordinato, ad eccezione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.
Le Regioni interessate alla decontribuzione sono:
- Abruzzo,
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Molise,
- Puglia,
- Sardegna,
- Sicilia.
Lo sgravio è pari: al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 Dicembre 2025; al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027; al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
La circolare fornisce le indicazioni e le istruzioni limitatamente al periodo 1° Gennaio 2021 – 31 Dicembre 2021, oggetto della Decisione del 18 Febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea.
L’esonero per il 2021 è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail e ‘non prevede un limite individuale di importo’.
Si legge nella circolare Inps:
‘La misura trova applicazione sulla percentuale della contribuzione datoriale prevista, senza individuazione di un tetto massimo mensile.
A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche’.
Il beneficio non è riconoscibile per i lavoratori in somministrazione se il lavoratore pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, è formalmente incardinato presso un’agenzia di somministrazione situata in una regione diversa.
Qualora, invece, l’agenzia di somministrazione abbia sede legale o operativa in una delle regioni svantaggiate, l’esonero può essere fruito dall’agenzia, e ciò a prescindere da dove effettivamente il lavoratore presti la propria attività lavorativa.
Per quanto riguarda i lavoratori marittimi le imprese armatoriali possono beneficiare dell’esonero contributivo per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate”.