Bernalda: multe per chi non pulisce terreni e vegetazione incolta! I dettagli

L’amministrazione del Comune di Bernalda rende noto che si è provveduto all’integrazione dell’ordinanza 56 del 19/6/24 per la pulitura di terreni e vegetazione incolta al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 26.06.2024, con avvertenza che, IN CASO DI INOSSERVANZA, SARÀ FACOLTÀ DI QUESTO COMUNE, TRASCORSO INUTILMENTE IL TERMINE SUINDICATO, SENZA INDUGIO ED ULTERIORI ANALOGHI PROVVEDIMENTI, PROVVEDERE D’UFFICIO ED IN DANNO DEI TRASGRESSORI, ANCHE RICORRENDO ALL’ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA.

Qualora venga accertata l’inadempienza si procederà d’ufficio in via sostitutiva e con rivalsa di ogni spesa da aversi a carico dei soggetti inadempienti.

  • Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, come stabilito dall’art. 7 bis dei D.Igs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689 fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore.
  • In caso di mancata pulizia dei rifiuti e rimozione della vegetazione infestante presente nelle aree private, sarà applicata una sanzione pecuniaria da euro 75,00 ad euro 450,00 determinata ai sensi del punto 12 del vigente Regolamento di Igiene Urbana approvato con deliberazione di C.C.n.12.
  • Nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 173,00 ad euro 694,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992;
  • In caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo indicato, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore ad euro 50.000,00, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della Legge n. 353 del 21.11.2000 e s.m.i., salvo quant’altro previsto in materia penale specie nell’eventualità di procurato incendio.

Gli inadempienti saranno anche responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449 e 650 del c.p..

Ecco l’ordinanza completa.