Sono due le principali novità del decreto legge infrastrutture approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 Giugno:
- Sanzioni chiare e applicabili per chi trucca la bici elettriche per aumentarne la velocità,
- Nuovi vani per appoggiare oggetti per utilizzare la bici elettrica per trasporto merci.
Sanzionare i trasgressori sarà molto più semplice e chiaro, infatti, come riportato da il sole 24 ore:
“Su questo fronte, si inizia a punire chi fa sì che sul mercato si possano acquistare bici elettriche che violano i vincoli stabiliti dalla norma: motore elettrico con potenza che non superi 0,25 kiloWatt e che sia erogata in calando man mano che la velocità cresce, fino ad azzerarsi quando si raggiungono i 25 km/h (quando chi vuole andare più veloce può solo mettersi a pedalare più forte).
Così il Dl stabilisce che:
‘chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339.
Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1′.
Dunque, viene tirata in ballo la responsabilità di costruttori, assemblatori, grossisti, commercianti al dettaglio e meccanici (professionisti o dilettanti che siano) che fanno sì che il motore sia più potente del lecito e/o continui a funzionare oltre i 25 km/h oppure ancora funzioni sotto questa velocità ma anche quando il ciclista non pedala affatto (cosa che l’articolo 50 consente – e solo da pochi anni – solo fino ai 6 km/h).
Ma che cosa rischia il ciclista?
Un’altra modifica all’articolo 50 mette in chiaro che una e-bike truccata va considerata come un ciclomotore («ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97»).
Quindi dovrebbe essere targata e assicurata e il conducente dovrebbe indossare il casco.
Sommando le sanzioni (previste dagli articoli 97, 171 e 193) si arriva a migliaia di euro.
Ciò finora poteva accadere anche nella prassi, ma in mancanza di una norma specifica erano possibili contenziosi.
I rider finora sono stati costretti a portare a tracolla le enormi borse frigo in cui trasportano i pasti.
Nei casi “migliori”, possono contare su qualche appoggio precario su qualche componente della bici e i più intraprendenti hanno apportato al mezzo qualche modifica tanto artigianale quanto di dubbia affidabilità.
Così ora:
“i velocipedi adibiti al trasporto di merci devono avere un piano di carico approssimativamente piano e orizzontale, aperto o chiuso, corrispondente alseguente criterio: lunghezza del piano di carico × larghezza del piano di carico ≥ 0,3 × lunghezza del veicolo× larghezza massima del veicolo’.
Contemporaneamente, per questo tipo di velocipedi, la potenza massima ammessa sale da 0,25 a 0,5 kW.
Resta fermo che il motore deve smettere di funzionare quando la velocità raggiunge i 25 km/h“.