Bonus edilizi, cambiano le sanzioni per chi utilizza dei crediti che non gli spettavano

Il Decreto Sanzioni ha un impatto diretto e preciso anche sui bonus edilizi, andando a modificare, prima di tutto, gli importi per le violazioni che sono state commesse. E introducendo alcune modifiche alle definizioni di crediti inesistenti e di crediti non spettanti, che erano state introdotte, in un primo momento, attraverso l’articolo 1, comma 1 del Decreto Legislativo n. 74/2000.

Come precisa quifinanza: “Le modifiche, che sono state introdotte attraverso il Decreto Sanzioni, hanno un impatto particolarmente importante sui bonus edilizi, soprattutto sull’uso improprio dei crediti che possono derivare dalle operazioni di cessione del credito o di sconto in fattura.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa è destinato a cambiare.

Il Decreto Sanzioni ha apportato delle modifiche alle sanzioni che vengono irrogate nel caso in cui i contribuenti usufruiscono di crediti non spettanti o inesistenti derivanti dai bonus edilizi.

Prima di addentrarci un po’ meglio a capire quali siano le novità appena introdotte, è necessario capire quali sono i contribuenti che utilizzano dei crediti che in realtà non esisterebbero. E perché vengono utilizzati.

Già nel 2021, l’Agenzia delle entrate aveva lanciato un allarme relativo alle frodi che erano state effettuate in relazione alle operazioni connesse con i bonus edilizi. In dodici mesi dall’avvio dei lavori agevolati erano stati conteggiati crediti d’imposta inesistenti per 800 milioni di euro.

Ma come si vengono a determinare queste frodi?

Molto semplicemente sono state richieste delle agevolazioni per dei lavori che non sono mai stati eseguiti.

O per un ammontare maggiore rispetto agli interventi realmente realizzati.

Stiamo parlando di operazioni volutamente fraudolente, che avevano solo lo scopo di frodare il fisco.

Poi, nel mezzo, ci sono stati dei veri e propri errori: lavori partiti con l’obiettivo di ottenere un bonus edilizio, che poi è naufragato nel corso della strada.

In altre parole le sanzioni non andranno ad impattare su chi ha chiesto un qualsiasi bonus edilizio in maniera corretta e ha rispettato la normativa passo a passo.

A finire sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate sono due diverse tipologie di crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi: i non spettanti e gli inesistenti.

Prima del Decreto Sanzioni, per distinguerli si doveva far riferimento all’articolo 13 del DLGS 471/97, che distingue in:

  • credito non spettante quello relativo all’uso di un’eccedenza di credito d’imposta.

In altre parole il contribuente ha diritto ad usare 1.000 euro di credito, ma, in realtà, ne utilizza 1.500.

Un singolo soggetto si viene a trovare in questa situazione perché nel far uso delle agevolazioni è andato oltre ai limiti previsti dalla normativa, o perché ha effettuato dei versamenti con delle modalità non previste.

O, ancora, perché ha effettuato dei lavori che non permettono di accedere ai benefici fiscali;

  • credito inesistente: è quello per cui manca completamente o solo in parte il presupposto per averne diritto. Stiamo parlando, in altre parole, di un credito che non esiste a tutti gli effetti.

Adesso torniamo al Decreto Sanzioni e al suo impatto sui bonus edilizi.

Entrata in vigore il 29 giugno 2024, la norma ha sostanzialmente attuato una serie di disposizioni che sono state previste dalla legge delega per la riforma fiscale, che è stata approvata in Parlamento lo scorso anno.

Tra le novità più importanti ci sono le modifiche alle regole sulle sanzioni relative ai bonus edilizi.

Per le frodi che verranno commesse a partire dal prossimo 1° settembre 2024 le sanzioni saranno ridotte: scenderanno, infatti, dal 200% al 140% dell’importo del credito che è stato compensato in modo illegittimo.

Ma quando vengono applicate queste riduzioni?

Verrà applicata nel momento in cui viene utilizzato un credito inesistente.

Il nuovo articolo 5-bis introdotto nell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997 prevede, infatti, quanto segue:

Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell’ articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 , la sanzione di cui al comma 5 è aumentata dalla metà al doppio.

Quando si viene a verificare questa situazione la sanzione risulta essere pari al 70% e può essere elevata fino al 140%. Nel caso in cui, invece, ci siano dei casi meno gravi viene applicata una sanzione di 250 euro.

L’importo viene ridotto a questa cifra se il contribuente ha utilizzato in compensazione dei crediti in difetto degli adempimenti previsti nel caso in cui:

  • gli stessi adempimenti non siano previsti a pena della decadenza;
  • la violazione risulti essere stata rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il Decreto Sanzioni ha sostanzialmente introdotto nuove definizioni di crediti non spettanti o inesistenti.

Per quanto riguarda i crediti non spettanti ci si riferisce a quelli legati alla loro fruizione in violazione delle modalità di utilizzo, che sono state previste dalle leggi vigenti.

In questo caso rientrano anche quelli che sono fruiti in maniera superiore rispetto a quelli previsti dalle norme in vigore.

I crediti inesistenti sono, invece, quelli per i quali mancano in tutto o in parte i requisiti oggettivi o soggettivi che sono indicati all’interno della disciplina normativa di riferimento. O i requisiti sono oggetto di rappresentazioni fraudolente.

Cosa cambia, in estrema sintesi, per quanti commettono delle violazioni relative all’utilizzo dei crediti legati ai bonus edilizi? Il Decreto Sanzioni ha sostanzialmente modificato alcune cose:

  • i crediti inesistenti sono quelli che vengono utilizzati in mancanza dei requisiti o che sono stati ottenuti con delle rappresentazioni fraudolente;
  • i crediti non spettanti sono quelli ottenuti violando le modalità che sono state previste dalla normativa vigente;
  • le sanzioni sono state ridotte – dal 1° settembre 2024 – dal 200% al 140%. Per le violazioni non gravi è pari a 250 euro“.