È ufficiale: dal 3 Novembre si potrà richiedere il bonus mobilità per chi ha acquistato bici, monopattini ed e-bike tra il 4 Maggio e 3 Novembre 2020.
Apprendiamo i dettagli dal corrieredellosport:
“Dopo le promesse, finalmente i fatti.
Lo aveva anticipato il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e l’ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, ora l’ha reso noto: dal 3 Novembre si potrà nuovamente richiedere il bonus mobilità per il rimborso dell’acquisto delle biciclette, dei monopattini e delle e-bike.
I cittadini che hanno acquistato o acquisteranno mezzi di micromobilità green, nel periodo che va dal 4 Maggio al 3 Novembre, potranno ricevere un rimborso, sotto forma di voucher, del 60% della somma spesa fino ad un massimo di 500 euro.
Discorso che vale anche per tutti coloro che invece hanno intenzione di comperare prossimamente una bici, monopattino o una e-bike. Sempre con un click tramite l’applicazione o il sito web del ministero dell’Ambiente potranno ricevere un buono di spesa digitale.
In entrambe le situazioni per richiedere il Bonus Mobilità è necessario attivare prima del 3 Novembre una propria identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
In caso di mezzo già comprato tramite il portale SPID si potranno inserire correttamente la scannerizzazione del documento di acquisto già effettuato intestato a proprio nome (fattura o scontrino parlante) e le proprie coordinate bancarie per ricevere il voucher rimborso.
Attenzione però perché farà fede la data di inserimento della richiesta e non quella del documento di acquisto. Per questo sarà quindi necessario compilare e preparare in tempo la procedura e con attenzione.
Per coloro che richiederanno invece il buono di spesa digitale da utilizzare dopo il 3 Novembre sarà ugualmente necessaria l’identità SPID, mentre è importante sottolineare che la durata dello stesso è di 30 giorni (per spese effettuate entro 31 Dicembre 2020).
Infine ANCMA ricorda che possono usufruire del Buono Mobilità per l’anno 2020 i cittadini maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nei capoluoghi di regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti)”.