Il commissario prefettizio Raffaele Ruberto ha pubblicato l’ordinanza commissariale 48 del 27 febbraio 2025 per il divieto di consumazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine nelle giornate del 28 Febbraio 2025 e 4 Marzo 2025.
Di seguito l’ordinanza:
“Il Commissario Straordinario premesso che:
- Nei giorni 28 febbraio e 4 marzo, si svolgeranno in Piazza San Giovanni spettacoli musicali organizzati dall’Associazione culturale “Cupa Cupé”, nel corso dei quali si verificherà una concentrazione di pubblico in Piazza San Giovanni e nelle strade ad essa adiacenti;
- è scontato anche attendersi la presenza di visitatori e cittadini di altri paesi che si riverseranno lungo le vie del centro storico per assistere agli spettacoli;
- occorre garantire che le manifestazioni si svolgeranno in condizioni di massima sicurezza per la pubblica e privata incolumità, prevenendo il verificarsi di episodi che possano in qualche modo turbarne il suo ordinato e regolare svolgimento;
CONSIDERATO CHE:
- in occasione di eventi, spettacoli e concerti si rende necessario, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica porre particolare attenzione alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche sul territorio comunale;
- non si può escludere che dopo il consumo di bevande alcoliche non si abbandonino per le medesime strade i relativi contenitori di vetro e/o le lattine, il che, oltre a provocare seri pericoli per l’incolumità delle persone, deturpa il decoro urbano, pregiudica l’igiene pubblica delle vie pubbliche ed alimenta il senso di insicurezza di cittadini e di turisti;
RITENUTO, PERTANTO, CHE:
- è necessario contrastare situazioni di degrado anche attribuibili all’uso eccessivo di alcolici al fine di evitare l’accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;
- esigenze di pubblico interesse, di tutela dell’incolumità pubblica e di sicurezza urbana rendono opportuno disciplinare orari e modalità di vendita di bevande in genere;
- occorre prevenire il fenomeno dell’abuso di alcolici e contrastare situazioni di criticità per l’ordine pubblico e la sicurezza, derivanti dall’abbandono incontrollato sul suolo pubblico di bottiglie/recipienti di vetro e/o lattine;
- l’assunzione smodata di sostanze alcoliche può facilitare comportamenti che offendono la pubblica decenza e fenomeni di violenza e può determinare anche situazioni che pregiudicano la sicurezza e l’incolumità delle persone nell’area della manifestazione;
VALUTATO CHE:
- l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, volta a regolare, sotto il profilo degli orari e delle modalità, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche da parte degli esercizi pubblici, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire fenomeni di abuso di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via ed in particolare in quelle dove è attesa la maggiore affluenza di pubblico;
- occorre che in piazza San Giovanni e nelle strade ad essa adiacenti, non siano introdotti, detenuti ed utilizzati né spray urticanti (a base di oleoresina di capsicum o contenenti sostanze lacrimogene o paralizzanti) né fuochi d’artificio o petardi;
- serve prevenire ogni possibile pericolo per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana che si determinerebbe con l’accensione ed il lancio di artifici pirotecnici di ogni categoria in un’area molto affollata;
- in ogni caso è noto il pericolo legato all’uso dei petardi, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici;
PRESO ATTO CHE occorre intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall’incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando, in tutte le aree pubbliche interessate dall’evento, dalle ore 18:00 del giorno 28 febbraio 2025 e sino alle ore 01:00 del 1° marzo 2025, nonché dalle ore 18:00 del giorno 4 marzo 2025 e sino alle ore 01:00 del 5 marzo 2025:
- il consumo e/o la detenzione nonché la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione alcolica, e di ogni altra bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;
- la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e/o in lattine dispensate da distributori automatici;
- l’introduzione, la detenzione e l’utilizzo di spray urticanti (a base di oleoresina di capsicum o contenenti sostanze lacrimogene o paralizzanti) e di fuochi d’artificio o petardi di ogni categoria;
RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione dei provvedimenti disciplinati dall’art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
VISTA la nota prot. 0019790/2025 del 26/02/2025 con la quale è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Matera la presente ordinanza;
ORDINA CHE
- dalle ore 18:00 del giorno 28 febbraio 2025 e sino alle ore 01:00 del 1° marzo 2025, nonché dalle ore 18:00 del giorno 4 marzo 2025 e sino alle ore 01:00 del 5 marzo 2025, in considerazione delle motivazioni di cui in premessa, all’interno di Piazza San Giovanni e nelle seguenti strade – via San Biagio, Via San Rocco, Via Stigliani, Piazza Vittorio Veneto, Via delle Beccherie e Via del Corso:
1) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande non alcoliche contenute in bottiglie/recipienti di vetro o in lattine da parte di tutte le attività commerciali/artigianali e degli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande (come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, bar, pub, pizzerie, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck, distributori automatici, esercizi di vicinato, ecc.);
2) sono vietati il consumo e la detenzione di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, e di bevande non alcoliche contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine (ad eccezione delle aree concesse ai titolari/gestori di attività commerciali e artigianali per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
3) sono vietati l’introduzione, la detenzione e l’utilizzo di spray urticanti a base di oleoresina di capsicum e/o contenenti sostanze lacrimogene o paralizzanti;
4) è fatto divieto di detenere e far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi.
DISPONE E PRECISA CHE
- resta consentita la vendita di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) con consegna a domicilio (delivery) da parte delle predette attività commerciali/artigianali e degli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande;
- resta in ogni caso consentita, la somministrazione o il consumo di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) al banco o ai tavoli all’interno dei locali autorizzati e/o sede di attività commerciali/artigianali e/o di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, come anche nelle aree all’esterno (dehor) ed in quelle concesse e/o adibite a plateatico dei predetti pubblici esercizi di somministrazione;
DISPONE ULTERIORMENTE CHE
- i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lvo n. 267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii.;
- la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo Pretorio del Comune di Matera, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell’Ente;
- gli agenti di Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica siano incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori”.