Il Comune di Bernalda (MT) comunica:
“Con Ordinanza n. 100 del 17.10.2020 è stata disposta la chiusura, dalle ore 21:00 alle ore 6:00, delle attività di vendita di bevande svolte mediante distributori automatici presenti nel territorio comunale, al fine di evitare assembramenti nelle aree antistanti ai relativi locali, in osservanza del DPCM del 13 ottobre scorso”.
Nel dettaglio, come si legge nel provvedimento:
“RILEVATO CHE:
«presso i locali appositamente adibiti in modo esclusivo alla vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è possibile che sì verifichi un assembramento di avventori, poiché tali locali, sia per la modalità di vendita, sia per le loro caratteristiche strutturali, non sono costantemente presidiali; situazioni peraltro segnalate e circostanziale in una precedente nota del 10 settembre u.s. indirizzata a questo Ente Prot. n. 16158 dell’11.09.2020 ed alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio da numerosi cittadini;
– le disposte restrizioni sulle attività dei servizi di ristorazione in assenza di consumo al tavolo dopo le ore 21.00 possono determinare pericolose situazioni di compresenza incontrollata di avventori presso tali attività commerciali, pertanto a causa dell’emergenza sanitaria in corso, si ravvisa l’opportunità di una sospensione dell’attività di vendita mediante Apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, dalle ore 21:00 alle ore 6:00 del mattino seguente;
RITENUTA
la necessità di adottare con urgenza ogni provvedimento atto a contenere la diffusione del COVID-19;
VISTO
il comma 5 dell’art. 50 del D. Lgs. n.267/2000 che prevede che in caso di emergenze sanitarie 0 di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
Per tutto quanto innanzi richiamato e spiegato
ORDINA DI SOSPENDERE, dal 17 ottobre 2020 e sino al 13 novembre 2020 compreso (data di efficacia del DPCM del 13 ottobre 2020), lo svolgimento dell’attività di vendita mediante apparecchi automatici effettuata in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo, dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del mattino seguente:
AVVERTE
Così come prescrive l’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, convertita con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132): “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionati previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3°”.
Ecco l’Ordinanza.