Con la circolare 15127 del 12 Aprile, il Ministero della Salute fornisce indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata.
I casi potrebbero essere cinque:
- Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
- Lavoratori positivi sintomatici
- Lavoratori positivi asintomatici
- Lavoratori positivi a lungo termine
- Lavoratore contatto stretto asintomatico
1. Sintomi gravi e ricovero
Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da Covid-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, C. 2 lett.e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
2. Positivi con sintomi
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, con un test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi.
3. Asintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo.
4. Positivi a lungo termine
I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
5. Contatto stretto asintomatico
Il lavoratore, dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.