Nel fine settimana sul tavolo del Consiglio dei ministri arriverà il decreto Sostegni bis finanziato con i 40 miliardi di extra deficit approvato dal Parlamento.
Il provvedimento è fortemente atteso soprattutto dalle categorie più colpite dalla pandemia.
Previsti ristori, ma anche stop a tasse, sconti sugli affitti commerciali, rifinanziamento del reddito di emergenza e proroga dello smart working, senza dimenticare l’ulteriore proroga al 31 maggio della sospensione del pagamento delle cartelle e degli atti del fisco.
Nel dettaglio, tra le novità più rilevanti che si leggono nella bozza, spicca l’introduzione di un doppio binario per il contributo a fondo perduto, ovvero viene introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari delle misure di sostegno economico di cui all’articolo 1 del precedente decreto sostegni, dello stesso importo riconosciuto in precedenza, senza la necessità per gli stessi destinatari di presentare un’ulteriore istanza.
Alternativo a quest’ultimo, viene previsto un contributo a fondo perduto alternativo rivolto ai soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario titolari di PIVA stabiliti nel territorio dello stato che:
- nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
- e che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 % nel periodo compreso dal 01.04.2020 al 31.03.2021 rispetto al periodo compreso tra il 01.04.2019 e il 31.03.2020, differenziandosi pertanto dal precedente contributo previsto dal primo decreto Sostegni, per il periodo temporale di riferimento (dove l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2020 doveva essere inferiore di almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019).
I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo previsto dal primo decreto sostegni, abbiano già beneficiato del contributo, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo alternativo e da quest’ultimo verranno scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle entrate.
Alcune delle misure previste:
- Slittamento dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 dell’entrata in vigore della cosiddetta plastic tax.
- Proroga al 31 maggio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator (leggi l’articolo Credito d’imposta per canoni di locazione ed affitto d’azienda – Estensione a maggio 2021);
- Per l’anno 2021, escluso il versamento della prima rata dell’IMU per gli immobili i cui possessori hanno i requisiti richiesti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL n. 41 del 2021. L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
- Proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico Tosap. Il beneficio fiscale riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale.
- Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo anche per le spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
- Accesso in via prioritaria al Fondo di garanzia per la prima casa, istituito dall’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche ai giovani di età inferiore ai 36 anni, fino al 31 dicembre 2022.
- Smart working fino al 30 settembre 2021 applicabile nel settore privato. La modalità di lavoro agile potrà essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali.