Entrano in vigore dal mese di Aprile 2025 le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, già rese note e pubblicate lo scorso 31 Gennaio dall’Agenzia delle Entrate.
Come spiegato da skytg24, gli aggiornamenti principali recepiti con le specifiche tecniche 1.9, riguardano:
- l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
- l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20;
- l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM;
- l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario o in regime transfrontaliero di franchigia IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha da tempo predisposto una serie di servizi gratuiti per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice.
Gli utenti hanno a disposizione una procedura web, che predispone e trasmette le fatture elettroniche; un software per PC fisso e una App denominata “Fatturae” disponibile negli store IOS o Android.
Dal 1° Aprile 2025 diventano operative le novità per segnalare fatture mancanti o irregolari all’Agenzia delle Entrate.
Da oggi è obbligatorio l’uso del tipo Documento TD29, introdotto dalle nuove specifiche tecniche.
Finora, per non essere sanzionati, serviva che il soggetto interessato comunicasse l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia entro 90 giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare, utilizzando gli strumenti forniti dall’Agenzia.
Ora invece le nuove specifiche tecniche modificano lo schema XSD della fattura ordinaria introducendo un nuovo tipo di documento, TD29, da utilizzare per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di omessa o irregolare fatturazione.
Dal 1° Aprile è richiesto l’utilizzo, da parte del cessionario o committente, di un file XML mediante SdI, con codice TD29, mentre, prima di questa data, è ancora utilizzabile il vecchio codice TD20.
Di recente l’Agenzia delle Entrate ha replicato a dubbi sulla omessa o irregolare fatturazione per il periodo a cavallo con l’entrata in vigore del Dlgs n 87/2024.
Il decreto legislativo 471 del 1997 punisce il cessionario/committente che, nell’ipotesi di omessa o irregolare fatturazione, non adempie agli obblighi di regolarizzazione/comunicazione prescritti.
In caso di omessa fatturazione, prima delle modifiche operate dal decreto legislativo 87 del 2024, decorsi quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, entro i successivi 30 giorni, previo pagamento dell’imposta, il cessionario/committente era obbligato ad emettere autofattura.
Invece dopo le modifiche operate dal decreto legislativo del 2024, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura, il cessionario/committente è obbligato a comunicare l’omissione all’Agenzia delle Entrate.
In pratica la normativa, per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, ha abolito l’obbligo di autofatturazione, da parte del cessionario/committente, nei casi di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente/prestatore.
Per le violazioni commesse fino al 30 Agosto 2024, fermo restando l’obbligo del cedente/prestatore di emettere fattura, il cessionario/committente che abbia acquistato beni/servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini previsti dalla legge o con emissione di fattura irregolare, è punito con la sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
La sanzione non è però dovuta se il cessionario/committente regolarizza l’operazione trasmettendo al Sistema di Interscambio il “TipoDocumento” TD20, che con l’obbligo di fatturazione elettronica sostituisce l’autofattura.
Dopo le modifiche del 2024, al cessionario/committente è applicata la sanzione del 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, se non provvede a comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Quindi, il cessionario/committente non è più obbligato a regolarizzare l’operazione versando l’imposta o la maggiore imposta, ma deve solo segnalare la violazione all’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni.
Il cessionario/committente non è più chiamato, con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, a emettere l’autofattura “denuncia”, con codice tipo documento TD20 e a versare la relativa imposta.
Deve solo comunicare la violazione commessa dal cedente/prestatore, mediante l’utilizzo di un nuovo codice Tipo Documento – TD29, utilizzabile solo dal 1° Aprile 2025.
Il codice TD20 sarà specificamente destinato per regolarizzare omissioni e irregolarità nella fatturazione di operazioni soggette a “reverse charge”.