Grande novità per il canone TV: l’annuncio di Giorgetti

Il canone Rai resterà “scontato” di 20 euro anche per il 2025.

Ad anticiparlo, se tutto sarà confermato dopo il passaggio in Parlamento della prossima Legge di bilancio, è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante la conferenza stampa di presentazione della bozza della Manovra 2025.

Vediamo dunque come funzionerà la tassa sulla tv il prossimo anno.

Come riporta quifinanza: “In occasione della conferenza stampa di presentazione della bozza della Manovra 2025 approvata dal governo Meloni il 15 ottobre, a un giornalista che gliene chiedeva conto, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che non ci saranno modifiche rispetto allo scorso anno per il canone Rai.

Dunque, tradotto, significa che anche per il 2025, a differenza di quanto previsto prima, il canone tv ammonterà a 70 euro anziché 90.

Uno sconto ancora di 20 euro, particolarmente apprezzato dagli italiani, visto che si tratta di un addebito automatico nella bolletta della luce, già particolarmente pesante.

Ma come mai 70 euro e non più 90?

Forse non tutti sanno che per il 2024, per combattere l’inflazione e rispondere al caro vita, il governo aveva stabilito un taglio del 25% dell’importo dovuto per il canone Rai.

Questo aveva appunto fatto scattare una riduzione dell’importo da 90 a 70 euro, con un risparmio di 20 euro all’anno sulla bolletta.

Non si tratta tuttavia di una misura strutturale, tanto che avrebbe dovuto sussistere solo nel 2024. Ma ora Giorgetti e la sua squadra hanno annunciato che anche per il 2025 verrà applicato lo sconto: questo sempre se la Manovra passerà indenne il giudizio del Parlamento.

Per il 2025, come per il 2024, il pagamento di 70 euro per il canone di abbonamento alla televisione per uso privato viene effettuato con addebito diretto nella bolletta elettrica, suddiviso in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre. Questa ormai è la regola dal 2016.

Se nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al versamento del canone è titolare di un contratto dell’energia elettrica di tipo domestico residenziale, il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio.

Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

Il versamento del canone tv in caso di rinnovo può essere eseguito:

  • in un’unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio,
  • in 2 pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (35,73 euro a rata per il 2025),
  • in 4 rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (18,62 euro a rata per il 2025).

Un aiuto invece c’è per i pensionati che prendono fino a 18mila euro di pensione.

Per loro vige la possibilità di pagare il canone con addebito diretto sulla pensione.

Per sfruttare questa possibilità è necessario farne richiesta all’Inps o comunque al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento, quindi entro il 15 novembre 2024 per il canone tv 2025.

Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, dopo l’eventuale ok, a certificare che l’intero importo dovuto per il canone è stato pagato.

I contribuenti che sono residenti all’estero ma sono detentori di un apparecchio televisivo in abitazioni a loro disposizione in Italia e che non sono titolari di un conto aperto presso Poste Italiane o presso una filiale di una banca situata in Italia, possono eseguire il versamento del canone mediante bonifico, in euro, in favore del bilancio dello Stato utilizzando le seguenti coordinate:

  • rinnovo abbonamento: IBAN IT95O0760101000000000003103,
  • nuovo abbonamento: IBAN IT16Z0760101000000000009100

Come sappiamo, il canone tv è una imposta proprio come tutte le altre, quindi è obbligatoria, salvo specifiche eccezioni, per tutti coloro che abbiano uno o più televisori. Attenzione che, trattandosi di un’imposta sul possesso dell’apparecchio tv, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso della televisione e a prescindere dalla scelta dei canali visti: non c’entra cioè se si guardano o meno i canali Rai, per intenderci.

In verità, in merito all’obbligo di pagamento del canone, la legge fa addirittura riferimento a “apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”. Questo nel corso del tempo ha generato non poca confusione, tanto che il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni, con una nota del 22 febbraio 2012, aveva precisato cosa debba intendersi con questa espressione.

In pratica, devono ritenersi soggetti al pagamento del canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale, terrestre o satellitare, di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

Quindi, per capirci, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore, come un qualunque televisore, rimane soggetto a canone anche se successivamente venga tolto il sintonizzatore stesso, ad esempio perché si decida di utilizzarlo solo per la visione di dvd.

Invece ad esempio i computer, anche se collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili al canone.

Godono tuttavia dell’esenzione del canone Rai alcune categorie di cittadini:

  • chi non possiede un tv o un apparecchio televisivo come descritto prima,
  • gli ultra 75enni con reddito non superiore a 8mila euro: l’esenzione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenut entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre,
  • i diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari, i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze Nato di stanza in Italia e i funzionari di organizzazioni internazionali.

I cittadini che hanno pagato il canone pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esenzione possono chiederne il rimborso mediante un modello ad hoc, che contiene anche la dichiarazione sostitutiva che attesta i requisiti.

In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello in pdf che può essere trasmesso anche on line, indicando la causale 1.

La domanda di rimborso e la dichiarazione sostitutiva vanno inviate:

  • tramite posta in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento),
  • tramite Pec, dopo aver messo la firma digitale, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it,
  • a mano presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate”.