A seguito dell’emanazione dell’ordinanza del 15 marzo 2020, n. 5, la Regione Basilicata ha ritenuto necessario fornire prime indicazioni su alcune disposizioni dell’ordinanza, in merito alle modalità di attuazione.
INGRESSO IN REGIONE BASILICATA
Tutti i soggetti che fanno ingresso in Basilicata, a far data dal 15 marzo 2020, provenienti da altre Regioni italiane o dall’estero, e vi soggiornino anche solo temporaneamente, devono comunicare tale circostanza al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta ovvero al numero verde istituito dalla Regione.
Devono osservare, conseguentemente, le misure di prevenzione previste, vale a dire la permanenza domiciliare con isolamento per quattordici giorni, osservando le seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento;
b) divieto di contatti sociali;
d) divieto di spostamenti e viaggi;
e) obbligo di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.
Qualora dovessero comparire i sintomi da COVID-19, le persone devono avvertire immediatamente il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o contattare il numero verde istituito presso la Regione, e seguire le indicazioni prescritte dall’operatore sanitario.
Chi si trova in permanenza domiciliare non può allontanarsi dal proprio domicilio, residenza o abitazione per 14 giorni.
La misura della permanenza domiciliare di 14 giorni non si applica in presenza dei seguenti motivi:
a) comprovate esigenze lavorative;
b) situazioni di necessità;
c) motivi di salute.
È comunque consentito il “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, in ambito regionale o in altra regione del Paese o in uno Stato estero.
MISURE PER CHI SI TROVA IN BASILICATA
Il divieto di allontanamento dal proprio domicilio, abitazione o residenza nel territorio regionale, per chi è in Basilicata – fermo restando siano garantite le necessarie distanze di sicurezza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento da COVID-19 – non si applica nel caso in cui ci sia la necessità di spostamento per i seguenti motivi e/o attività:
a) comprovate esigenze lavorative, nonché le conseguenti attività ;
b) situazioni di necessità; ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione, nonché le conseguenti attività.
c) spostamenti per motivi di salute, nonché le conseguenti attività.
È comunque consentito a chi si trova nella Regione Basilicata per i suindicati motivi il “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.
In merito al Trasporto Pubblico:
1.Con decorrenza immediata e fino al 25 marzo 2020 è disposta su tutto il territorio regionale la riduzione della programmazione dei servizi erogati dalle aziende del Trasporto pubblico locale, in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus in atto, sulla base dei criteri riportati al successivo comma 2.
È disposta la riduzione in misura pari al cinquanta per cento dei programmi di esercizio previsti in via ordinaria.
2.Devono essere garantiti i seguenti servizi minimi essenziali di trasporto pubblico locale: i servizi da e verso gli ospedali e le altre strutture sanitarie, con particolare riguardo ai collegamenti negli orari utili al trasporto degli operatori sanitari, i servizi di TPL in fascia pendolare per fruire dei servizi istituzionali essenziali erogati dalla pubblica amministrazione, i servizi verso le aree industriali ove vi siano stabilimenti produttivi in attività, garantendo l’esercizio dei servizi stessi, nel rispetto dei principi di cui al successivo comma 6.
3. Entro e non oltre due giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il Consorzio delle Aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale (COTRAB) extraurbani su gomma comunica alle Province e alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata il mantenimento delle linee strettamente indispensabili, trasmettendo il programma di esercizio per garantire i servizi minimi essenziali di cui al precedente comma 2. Entro il medesimo termine, la società Ferrovie Appulo Lucane SrL (FAL) per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunica alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata il mantenimento delle linee strettamente indispensabili trasmettendo il relativo programma di esercizio.
4. La Società Trenitalia SpA procede all’attuazione della riduzione dei servizi secondo quanto riportato con la nota prot. n. TRNT-CPR DRPU\P\2020\0012511 del 13 marzo 2020, ferma l’esigenza di assicurare i servizi minimi essenziali.
5. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, le aziende di Trasporto pubblico locale, la Società Trenitalia SpA e la società Ferrovie Appulo Lucane Srl sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonchè alle stazioni.
6. Le aziende di Trasporto pubblico locale sono tenute a far garantire le necessarie distanze di sicurezza interpersonale di un metro tra i passeggeri quale misura di contenimento della diffusione del COVID-19, a tutela della salute del personale e degli utenti, anche mediante la segnalazione delle postazioni che possono essere utilizzate sui mezzi di trasporto.
Art. 2
1 La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, ai Prefetti e all’ANCI per l’inoltro ai Comuni.