Matera, antenna telefonia mobile in via Gravina: ecco a chi ha dato ragione il Tar

Il Tribunale amministrativo regionale di Basilicata si è espresso oggi in merito all’installazione dell’antenna di telefonia in via Gravina.

Secondo il TAR l’azienda potrà attivare l’antenna telefonica, a meno che il Comune di Matera non intenti un ricorso al consiglio di Stato.

Ecco la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale per la Basilicata:

“ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 559 del 2023, proposto da Cellnex Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Bellante e Luigi Ammirati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro

Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Franchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti Wind Tre S.p.A., non costituito in giudizio; Zefiro Net S.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello 5;

per l’annullamento della ordinanza di sospensione dei lavori prot. 144416 del 21/12/2023 (pratica n. KSTGFL73T53F839C-25032022-62346) per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Matera, nell”area posta all”interno della rotatoria stradale di Via Gravina c/o Centro Commerciale CIRCUS snc identificata al NCT del detto Comune al foglio n. 68, particella n. 842; e, per quanto occorrer possa, della nota del Comune di Matera prot. n. 138429 dell”1 1.12.2023; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Matera e di Zefiro Net S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Paolo Mariano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 22/12/2023, è stata impugnata l’ordinanza, prot. 144416 del 21/12/2023, con cui Comune di Matera ha disposto la sospensione dei lavori per la realizzazione di um’infrastruttura per telecomunicazioni da parte della deducente, sul presupposto della “mancata formazione della fattispecie di silenzio assenso sulla istanza de quo, presentata ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. n. 259/2003, non essendo la stessa titolo idoneo a legittimare tale intervento, ritenendosi, viceversa, necessario apposito titolo autorizzatorio da parte dell’ente comunale, oltre che del necessario espresso parere da parte dell’organismo competente ai sensi della legge n. 36 del 22 febbraio 2001, art. 14,- ARPAB – da rilasciarsi nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica richiesto”, nonché in ragione della “tardiva” dell’Autodichiarazione ai sensi dell’art. 44 comma 10 del D.lgs. n. 259/2003 comunicata con nota del 18.12.2023 prot. N. 142971, in quanto contenuta nell’atto di significazione di riscontro ai motivi ostativi comunicati con nota dirigenziale n. 138429 del 11.12.2023”.

1.1. Risulta in fatto quanto segue:

– in data 25/3/2022, la società deducente, congiuntamente a Wind Tre s.p.a., ha presentato al Comune di Matera e ad A.R.P.A. Basilicata un’istanza di autorizzazione, ex art. 44 del D.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni (c.d. Stazione radio Base; in sigla 3 S.R.B.) nell’area posta all’interno della rotatoria di Via Gravina c/o Centro Commerciale CIRCUS s.n.c.; a detta istanza è stata allegata, inter coetera, l’asseverazione di conformita agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, al regolamento edilizio vigente e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attivita edilizia;

– in data 22/6/2023, dopo ripetuti solleciti diretti alla ricognizione della formazione del titolo per silentium ai sensi dell’art. 44 cit., il Comune di Matera, verificato il conseguimento di “tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto di telefonia mobile” in conformitd al parere di assenso preventivo reso il 25/1/2022, ha stipulato l’atto di concessione dell’area oggetto dell’installazione;

– in data 5/10/2023, I’A.R.P.A. Basilicata, all’uopo interpellata, ha confermato I’insussistenza di pareri negativi ostativi alla realizzazione dell’infrastruttura;

– indi, la societd ha dato inizio ai lavori di realizzazione dell’infrastruttura in questione, successivamente sospesi (nel momento in cui erano gia sostanzialmente conclusi) per effetto dell’ordinanza oggetto di impugnazione.

1.2. 11 gravame è affidato, essenzialmente, alla contestazione delle motivazioni che sorreggono l’impugnata ordinanza, per violazione dell’art. 44, co. 10, del D.Igs. n. 259/2003, a mente del quale linstallazione di infrastrutture per impianti radioelettrici necessiterebbe del solo titolo autorizzativo previsto dalla richiamatadisp osizione (in specie formatosi per silenzio assenso sull’istanza presentata in data 25/3/2022, in mancanza di provvedimenti negativi), assorbendo quest’ultimo anche il relativo titolo edilizio; detta norma, inoltre, non prescriverebbe alcun termine per l’invio al Comune dell’autocertificazione di conseguimento del titolo.

2. Si & costituito in giudizio il Comune di Matera, instando per il rigetto del ricorso;

si è altresi costituita ’evocata società Zefiro Net, aderendo alle conclusioni ricorsuali.

3. Alla camera di consiglio del 24/1/2024 la causa ¢ stata trattenuta in decisione, con avviso ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..

4. Il ricorso ¢ fondato.

Ed invero:

– l’istanza presentata dalla ricorrente è stata espressamente qualificata come istanza unica ex artt. 43, 44 e 49 del D.lgs. n. 259/2003 e ad essa è stata anche allegata ’asseverazione di conformità dell’opera agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, al regolamento edilizio vigente e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia;

– tale istanza è stata prodotta in data 25/3/2023;

– 1’ Amministrazione comunale nulla ha obiettato o richiesto nei termini previsti, neppure in relazione ai profili edilizi e urbanistici, attestando piuttosto, in data 22/6/2023, l’intervenuto conseguimento di “tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’impianto di telefonia mobile”;

– di conseguenza, pud dirsi perfezionata la fattispecie di silenzio assenso prevista dall’art. 44, comma 8 (“La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atfi di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori”) e comma 10 (“Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali”) del D.lgs. n. 259/2003, essendo decorso il termine indicato dalla disciplina di riferimento per la formazione del titolo assentivo (per silentium) e non essendo necessari, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dell’Amministrazione, la richiesta e il rilascio di un autonomo provvedimento di permesso di costruire.

In merito a tale ultimo profilo, che costituisce il punto centrale della controversia, trova applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in subiecta materia (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 22/1/2021, n. 666; id. 14/2/2022, n. 1050; T.A.R. Campania, Salerno, 24/7/2023, n. 1817), al quale va data continuità, secondo cui l’art. 87 del D.lgs. n. 259/2003 (ora refluito nell’art. 44 del medesimo decreto) delinea una fattispecie procedurale di carattere speciale, idonea ad escludere la concorrente applicazione della normativa generale di cui al

D.P.R. n. 380/2001, che assorbe in sé e sintetizza tutte le valutazioni, incluse quelle di natura urbanistica ed edilizia, esprimendo la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l’evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

La confluenza in un unico procedimento autorizzatorio (anche) dei profili edilizi e urbanistici legati alla realizzazione e alla localizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica non comporta, dunque, che il profilo della compatibilità di tali infrastrutture con la disciplina del territorio non assuma rilevanza alcuna, quanto, piuttosto, che esso andrà valutato (con le modalità e nei termini assegnati) in quella sola sede procedimentale, con divieto di esigere, dunque, un distinto permesso di costruire.

Neppure rileva in senso ostativo alla prosecuzione dei lavori quanto previsto dal penultimo capoverso del comma 10 cit., secondo cui “Decorso il suddetto termine, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente”, tenuto conto che tale previsione non reca alcun termine per la produzione dell’autocertificazione dell’intervenuta autorizzazione per silentium; né, in ogni caso, stigmatizza ’eventuale ritardo con I’inibitoria dell’opera assentita.

5. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.QM.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune di Matera al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, da quantificarsi nella somma onnicomprensiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Compensa le spese nei confronti di Zefiro Net s.r.1..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con

l’intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Benedetto Nappi, Consigliere

Paolo Mariano, Primo Referendario, Estensore

L’ESTENSORE

Paolo Mariano

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono”.