Nuova ordinanza emanata dal sindaco del Comune di Matera che ha come Oggetto: ‘Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale dal 24 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022‘.
Ecco nei dettagli:
“IL SINDACO
Considerato che:
- durante le festività natalizie ed in occasione della notte di Capodanno è consuetudine festeggiare con l’accensione ed il lancio di artifici pirotecnici di ogni categoria;
- questa usanza di lanciare botti e petardi ha causato in passato lesioni, anche gravi, alle persone che li maneggiavano o che ne venivano accidentalmente colpiti;
- il pericolo legato all’uso dei petardi riguarda anche quelli per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici;
- lo scoppio degli artifici pirotecnici costituisce pericolo e può arrecare un danno anche gli animali domestici ed alla fauna selvatica;
- ogni anno, per effetto delle esplosioni del materiale pirotecnico si registrano e riscontrano danni al patrimonio pubblico e/o privato ed il materiale che residua dell’uso di fuochi e petardi si disperde nell’ambiente deturpando il decoro urbano e pregiudicando l’igiene pubblica delle strade;
- ulteriormente detta usanza costituisce una fonte di inquinamento ambientale in ragione dell’emissione di sostanze inquinanti prodotte dalle esplosioni, con notevole peggioramento dei valori atmosferici nei giorni a seguire, con particolare riferimento alle polveri sottili e all’emissione di sostanze nocive per la salute delle persone;
- i rischi descritti riguardano non solo gli artifici esplosivi la cui vendita è espressamente vietata ma anche quelli ammessi alla libera vendita;
Ritenuto pertanto che:
- salvaguardare l’incolumità psicofisica di cittadini ed animali, nonché promuovere e tutelare il decoro urbano ed il patrimonio pubblico e privato;
Visti gli artt. 7 bis del D.Lgs n.267/2000, la Legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del D.L. 23 maggio n.92; l’art. 57 del TULPS; il D.Lgs. del 04/04/2010 n.58 modificato con D.Lgs del 25.09.2012 n.176; l’art. 80 del Regolamento di Polizia Urbana e amministrativa del Comune di Matera; la legge 689/1981 e s.m.i.; l’art. 54 D. Lgs. n. 267/00 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Vista la nota prot. n. 102558 del 22.12.2021 con la quale è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Matera la presente ordinanza;
O R D I N A
dalle ore 9:00 del giorno 24 Dicembre 2021 e sino alle ore 7:00 del 7 Gennaio 2022 è fatto divieto di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio rauti e petardi, in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (quali ad esempio all’interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone e/o animali, fatti salvi spettacoli di fuochi d’artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle normi vigenti.
Il divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che avendo la disponibilità di aree private ne consentano ad altri l’uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza.
Il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose, ect.
Gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico.
È vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori di anni 18.
SI AVVERTE
che la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso tra 25,00 e 500,00 euro, il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.
DISPONE
che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo Pretorio del Comune di Matera, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell’Ente.
Gli agenti di Polizia Locale e gli organi di Polizia sono incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.
AVVERTE
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Basilicata oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto”.