Il Comune di Matera, con apposita ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 254/2023 Settore / Ufficio: SETTORE POLIZIA LOCALE, dispone la disciplina temporanea della sosta e della circolazione veicolare in varie vie cittadine per lavori di realizzazione attraversamenti pedonali rialzati.
Ecco l’ordinanza completa:
“Il Dirigente Premesso che:
– con nota del 30 Maggio 2023 assunta al Prot. Gen. dell’ Ente n. 0053432/2023 l’ amministratore unico della soc. MA.ECO s.n.c. con sede in Arpaia (BN) in via Municipio 28 affidataria dei lavori di realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati in varie vie cittadine come da CIG: 9561966FF3 – CUP: I11B22001240004, ha richiesto la chiusura al traffico veicolare e l’ interdizione della sosta dei veicoli nelle strade interessate dai suddetti lavori che avranno inizio a far data dal 5 giugno 2023;
– con la medesima nota è stato comunicato il cronoprogramma degli interventi per la realizzazione dei lavori in parola via per via secondo le necessità di volta in volta indicate;
– Considerato che:
- per l’esecuzione di detti lavori sarà necessario occupare l’intera carreggiata con mezzi e attrezzature da cantiere e che per tale motivo non potrà essere garantito il regolare transito veicolare in contemporaneità ai lavori da eseguirsi;
- durante tutta la durata dei lavori in parola la ditta richiedente dovrà provvedere all’apposizione di tutta la segnaletica provvisoria di cantiere, necessaria per preavvertire gli utenti della strada nonchè, disporre di movieri per regolare il traffico veicolare;
- durante l’esecuzione dei lavori si dovrà garantire un percorso alternativo per i pedoni e in ogni caso garantire l’ accesso alle proprietà private e alle attività presenti nella zona, senza limitare il diritto di terzi;
Visto il Decreto del 10.07.2002 del Ministero dell’ Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo che fissa nuove disposizioni per l’ apertura di cantieri di lavoro su strade;
Ritenuto pertanto, al fine di garantire l’esecuzione dei lavori oltre che garantire la sicurezza stradale, adottare un provvedimento con il quale disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli durante tutta la durata delle operazioni in parola che avranno inizio dal 5 giugno 2023 e fino alla conclusione degli stessi presumibilmente previsti per il giorno 11 giugno 2023;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 21 del C.d.S. emanato con D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii; Visto il D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.);
ORDINA
per i motivi in premessa e secondo segnaletica temporanea nel periodo dal giorno 05 giugno 2023 e fino a fine lavori, nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 18:00 e comunque fino a cessate esigenze, la chiusura al traffico veicolare e l’ istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli sulle strade di volta in volta individuate dalla ditta esecutrice dei lavori.
DISPONE
1. la ditta esecutrice dei lavori dovrà installare tutta la segnaletica necessaria, conforme al vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione con predisposizione di preavviso di “Strada Chiusa al Traffico“, posizionato alle intersezioni che adducono alle vie interessate dai lavori in parola, in modo che tale sia percepibile agli utenti della strada al fine di non creare confusione e/o intasamenti al flusso della circolazione stradale;
2. dovrà essere garantito, in ogni caso, il transito pedonale delle persone dirette alle abitazioni e/o alle attività presenti nell’area oggetto dei lavori con la creazione di percorsi protetti.
3. la ditta esecutrice è obbligata a regolare la circolazione veicolare con la presenza di movieri alle intersezioni in avvicinamento all’area di lavoro per le deviazioni su percorsi alternativi;
4. che relativamente al divieto di sosta, l’ apposizione della segnaletica da parte della ditta esecutrice dei lavori in essere dovrà avvenire almeno 48 ore prima dando comunicazione scritta direttamente al Comando Polizia Locale – Ufficio Traffico – oppure all’ indirizzo e-mail: traffico@comune.mt.it, oltre a provvedere alla rimozione al termine degli stessi;
La comunicazione, dovrà contenere:
– la data e l’ ora di apposizione della relativa segnaletica per la via oggetto dell’ intervento, il numero del presente provvedimento, le generalità, la qualifica e un numero telefonico del soggetto che comunica.
La comunicazione sopra indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.
5. la suddetta impresa dovrà salvaguardare gli interessi di terzi, esentando l’Amministrazione Comunale, i suoi Funzionari e Tecnici da qualsiasi responsabilità;
6. salvo quanto previsto nei punti precedenti la ditta incaricata dei lavori in parola è tenuta a rendere transitabile la strada che dovrà essere libera da segnali stradali, impedimenti e/o ingombri a termine dei lavori di ogni giorno e fuori dagli orari di cui al presente provvedimento;
7. tutti gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere e alle cautele necessarie onde evitare danni a persone e/o cose restano a carico della stessa Impresa;
8. la ditta incaricata dei lavori dovrà porre in essere tutte le opere necessarie a garantire la pubblica e privata incolumità, provvedendo all’apposizione della prescritta segnaletica stradale di cantiere così come previsto dal vigente C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione;
9. la suddetta segnaletica stradale dovrà essere collocata così come codificato dal D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il Segnalamento temporaneo”;
10. la ditta esecutrice è tenuta alla messa in sicurezza delle aree interessate dai lavori in parola;
11. la stessa impresa dovrà provvedere a fine operazioni al completo ripristino della sede stradale ivi compresa la segnaletica stradale verticale ed orizzontale preesistente qualora danneggiata;
12. sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi utilizzati dall’impresa esecutrice dei lavori.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo e all’assunzione di qualsiasi responsabilità connessa all’esecuzione dei lavori, tenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare in connessione e/o in dipendenza dei lavori.
Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonchè degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’ art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’ esatta osservanza della presente ordinanza.
A norma dell’ art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata.
In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale.
Matera, 01/06/2023
Il Dirigente PAOLO MILILLO”.