Ecco tutte le novità della bozza, ancora suscettibile di modifiche, del decreto legge Covid atteso domani all’approvazione del Consiglio dei ministri.
Le misure, con nuove aperture scaglionate a partire dal 26 aprile, dovrebbero avere validità fino al 31 luglio.
L’articolo 1 del ‘decreto riaperture’, in una bozza in possesso della agenzia Dire, prevede il ripristino della disciplina delle zone gialle così come la possibilità di spostarsi tra le regioni in fascia di rischio gialla e bianca.
- Al comma 1 si legge: “Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Le misure di cui al primo periodo possono essere modificate con le deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dal presente decreto”.
- Al comma 2 si legge: “Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla”.
Gli spostamenti verso le zone arancioni o rosse saranno consentiti con le cosiddette ‘autocertificazioni verdi’, ossia quelle comprovanti “lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione” dall’infezione dal Covid, o “l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo”.
Il decreto riaperture introduce e disciplina la nuova certificazione verde:
“Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV-2″.
A seconda del modo in cui si è ottenuto la certificazione cambia la durata della validità.
Se la certificazione viene rilasciata dopo vaccino:
“ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato.
Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato”.
Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione:
“ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato.
La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2″.
Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido:
“la certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta”.
In sintesi il green pass per viaggiare ha validità di:
- sei mesi per i vaccinati;
- sei mesi per i guariti;
- 48 ore con tampone negativo.
Le visite a parenti e amici
Quattro il limite delle persone che potranno andare in visita ad amici e parenti nelle regioni gialle e arancioni.
Restano vietate nelle zone rosse.
E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi”.
Attività consentite con il nuovo decreto ai centri sportivi.
Riaprono le piscine all’aperto nelle zone gialle, dal primo giugno le palestre.
Già dal 26 aprile nelle zone gialle sarà consentita l’attività sportiva anche di squadra e di contatto come il calcetto e il basket.
Come si legge all’articolo 7:
“a decorrere dal 15 maggio 2021- si legge- in zona gialla sono consentite le attivita’ di piscine all’aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
A decorrere dal 1° giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attivita’ di palestre in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico
A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.
È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020″.
Dal primo luglio 2021 riapertura, sempre e solo in zona gialla delle attività dei centri termali, dei parchi tematici e dei parchi divertimento nel rispetto dei protocolli anti Covid.
Dal prossimo 26 aprile riaprono anche cinema e teatri ma al 50 per cento della capienza, fino a 1.000 spettatori all’aperto e 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi. Ovviamente solo in zona gialla.
Come si legge infatti:
“in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.
La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo”.
Dal 1° giugno consentite, anche nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5:00 fino alle 18:00 “o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri”.
Riapertura confermata per le scuole sull’intero territorio nazionale.
Queste d’ispezioni:
“non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci.
La deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”.
Pertanto:
“dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca”.