È entrata in vigore il 1° settembre la nuova normativa per i seggiolini auto, che garantisce maggiore sicurezza ai bambini durante i viaggi in macchina.
Come ricorda quifinanza: “La norma ECE R129, conosciuta come i-Size, stabilisce nuovi standard di classificazione dei seggiolini che, invece di essere catalogati in base al peso saranno d’ora in poi classificati in base all’altezza, una misura ritenuta più affidabile per garantire la sicurezza dei bambini.
Inoltre introduce l’obbligo di installare i seggiolini contro il senso di marcia fino a quando il bambino non raggiunge i 15 mesi o un’altezza di 75 cm.
Vediamo tutte le novità della nuova normativa e cosa succede ai vecchi seggiolini.
Secondo l‘articolo 172 del Codice della strada, “I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie“.
Inoltre con l’entrata in vigore della legge sui dispositivi anti abbandono, il 172 bis prevede anche l’obbligo di dotarsi di un dispositivo anti abbandono se si trasportano in auto bambini di età inferiore ai 4 anni.
Per i seggiolini sono due le normative europee a cui oggi si fa riferimento:
- la UNECE R44/04, in vigore dal 2007, prende in considerazione il peso del bambino e suddivide i seggiolini in cinque categorie, che vanno da meno di 10 chili a più di 36 chili. Include anche i rialzi senza schienale e i dispositivi chiamati navicelle od ovetti;
- la nuova UNECE R129, del 2013 ma diventata operativa solo dal primo settembre 2024, che sostituisce definitivamente la vecchia normativa ECE R44 e classifica i seggiolini solo in base all’altezza del bambino. Non solo cambia i criteri di classificazione, ma introduce anche l’obbligo di installare i seggiolini contro il senso di marcia fino a quando il bambino non raggiunge i 15 mesi o un’altezza di 75 cm. Questa disposizione mira a proteggere meglio i bambini più piccoli, poiché studi dimostrano che il posizionamento contrario al senso di marcia riduce significativamente il rischio di lesioni gravi in caso di incidente.
I seggiolini omologati secondo la normativa ECE R129 sono considerati più sicuri rispetto a quelli omologati con la vecchia normativa ECE R44/04, poiché offrono una protezione migliorata per la testa e il collo dei bambini in caso di incidente.
Dovranno superare non solo i test di impatto frontale e posteriore, ma anche rigorosi test di impatto laterale, un aspetto fondamentale visto l’alto numero di incidenti laterali registrati.
Le nuove categorie di seggiolini sono suddivise in base all’altezza del bambino e i modelli sono ora suddivisi in due tipologie:
- con un i-Size inferiore a 100 cm (che corrispondono ai gruppi 0 e 1 della vecchia normativa, cioè sotto i 18 kg)
- con un i-Size 100-150 cm (che corrispondono ai gruppi 2 e 3, cioè 15-36 kg).
I seggiolini per bambini con un’altezza compresa tra 50 e 80 cm, che corrisponde indicativamente a un’età tra 0 e 15 mesi, devono essere installati contro il senso di marcia e richiedono l’uso del sistema Isofix;
lo stesso criterio vale per i seggiolini destinati a bambini di altezza compresa tra 85 e 105 cm (età indicativa tra 1 e 4 anni), con l’obbligo di mantenere il seggiolino contro il senso di marcia fino ai 15 mesi;
per i bambini alti tra 100 e 150 cm (età indicativa tra i 3 anni e mezzo e i 12 anni) è previsto l’uso del seggiolino rivolto nel senso di marcia, con l’opzione di utilizzare sia il sistema Isofix che la cintura di sicurezza.
Il sistema Isofix permette di ancorare il seggiolino direttamente al telaio del veicolo, senza bisogno delle cinture di sicurezza, grazie a due punti di attacco posizionati sul seggiolino stesso e un terzo punto “antiribaltamento”. Questo sistema internazionale standardizzato è obbligatorio per i seggiolini di neonati e bambini piccoli (tra i 40 e i 105 cm d’altezza).
A partire dal 1° settembre, i seggiolini omologati con la vecchia normativa non potranno più essere venduti o acquistati.
Chi già li possiede non è obbligato a sostituirli: la norma stabilisce che potranno tranquillamente continuare a essere usati senza limiti di tempo.
Secondo il Codice della strada, chi viaggia senza un seggiolino adeguato o con un seggiolino non omologato rischia multe comprese tra 80 e 323 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente.
In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente, da un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 mesi“.