Spese universitarie: cosa rientra nelle detrazioni e cosa no. Ecco cosa sapere

Studiare a volte ha un costo molto alto, ma non mancano le agevolazioni per ridurre le spese universitarie.

Dai corsi alle prove d’ammissione, fino alle tasse, ecco come orientarsi.

Come prevede l’articolo 15 del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il 19% delle spese universitarie sostenute nell’arco dell’anno può portare a una detrazione IRPEF, se tali importi vengono indicati nella dichiarazione dei redditi.

Ma cosa può essere incluso?

Come spiegato da skytg24, tra le spese universitarie detraibili ci sono:

  • corsi di istruzione universitaria;
  • corsi universitari di specializzazione.

Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post-universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MIUR;

  • corsi di perfezionamento;
  • master universitari: nel caso in cui si tratti di un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza si equipara a un master di università privata;
  • corsi di dottorato di ricerca.

Ai sensi del D.M. n. 270 del 2004 e della legge n. 210 del 1998, questo titolo rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione;

  • istituti tecnici superiori (ITS), in quanto equiparati alle spese universitarie.

Ma in che modo è possibile detrarre tali spese?

Sono le stesse università a comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute da cittadini e cittadine e chi utilizza, ad esempio, il modello 730/2025 precompilato trova già inserite le somme che danno diritto alla detrazione.

Per le università private, però, è previsto un tetto a seconda dell’area geografica e dell’ambito, stabilito ogni anno dal MUR.

Per orientarsi tra i raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare è possibile far riferimento all’Allegato 1 del Decreto MUR.

L’Agenzia delle Entrate nell’ultima circolare sul tema ha chiarito:

“Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali sia università non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo, mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto del MUR con le modalità sopra descritte”.

Attenzione però al requisito del reddito: dal 2020 l’agevolazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro, oltre questo importo decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240 mila euro

Altre voci detraibili, quindi aggiungibili alla dichiarazione dei redditi sono:

  • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea: la prova di preselezione costituisce infatti una condizione indispensabile per la frequenza di alcuni corsi di laurea.

Semaforo rosso, invece, per i corsi di preparazione alla selezione;

  • tasse di immatricolazione ed iscrizione: ne hanno diritto anche gli studenti fuori corso ed è possibile includere nelle spese universitarie detraibili anche i costi per la ricognizione da pagare per riattivare la carriera dopo un periodo di pausa;
  • soprattasse per esami di profitto e laurea.

Tra queste risultano detraibili anche le spese universitarie non strettamente connesse al conseguimento di una laurea: la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente

Non tutto però può essere incluso: sono infatti escluse alcune spese, come i costi per l’acquisto di libri, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi, vitto e alloggio (che però possono sempre rientrare in altri tipi di detrazioni, come ad esempio il bonus affitto).